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Turismo, il superbonus allarga le maglie – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

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Superbonus 110% esteso agli interventi su immobili strumentali alle attività alberghiere, come pensioni, agriturismi e bed & breakfast. Unifamiliari agevolate anche in assenza di autonomia e funzionalità indipendente e detrazione maggiorata anche per la sostituzione di qualsiasi tipo di impianto di riscaldamento, anche non fisso. Proroga a tutto il 2023 stralciata: si conferma la volontà di inserirla nella prossima legge di bilancio.

Queste le più importanti novità di competenza del ministero della transizione inserite all’interno della bozza del decreto legge semplificazioni ormai in dirittura. Le misure riguardano incentivi per l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (si veda ItaliaOggi del 5/5/2021).

Innanzitutto, si rileva l’eliminazione della proroga del superbonus, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, presumibilmente perché è intenzione del legislatore inserire a breve la detta previsione in altro provvedimento, anche ad hoc.

Un’altra misura molto attesa riguarda l’estensione della detrazione del 110% agli interventi eseguiti su immobili strumentali collocati nella categoria catastale D/2, riferibile agli edifici utilizzabili come alberghi e pensioni ma anche da agriturismi, bed and breakfast e simili, con l’obiettivo di ricomprendere tra gli agevolati anche agli hotel.

Alla lettera c), comma 1 dell’art. 119 del decreto Rilancio vengono soppresse, in relazione agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, le parole «che siano funzionalmente indipendenti e dispongono di uno o più accessi autonomi all’esterno», con la conseguenza che si amplia il perimetro applicativo della detrazione maggiorata per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari collocate all’interno di edifici plurifamiliari; peraltro, con altra modifica si prevede che l’impianto termico da sostituire sia di qualsiasi tipologia e anche «non» fisso, sebbene destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti.

Con particolare riferimento alla parte concernente lo «stato legittimo», necessario per l’ammissione dei singoli interventi di riqualificazione, la semplificazione prevede la totale sostituzione del comma 13-ter dell’art. 119 del dl 34/2020.

In particolare, allo stato attuale, è sufficiente che l’irregolarità insista su una singola unità immobiliare perché venga impedito a tutte le altre unità di acquisire la certificazione di stato legittimo dell’edificio e, quindi, di accedere alle detrazioni, compreso il 110%.

Nella precedente versione, era prevista l’introduzione di una modifica al comma 13-ter con la quale si disponeva che le attestazioni dovevano riferirsi esclusivamente alle «porzioni» di parti comuni interessate dai citati interventi, con l’ulteriore indicazione che, per gli interventi sulle singole unità immobiliari collocate in edifici plurifamiliari, lo stato legittimo doveva riferirsi soltanto alle dette singole unità, con la conseguenza che la fruibilità era resa possibile per tutti gli altri, in presenza di abusi (interni e/o esterni) presenti nelle singole unità.

La nuova versione, invece, che prevede comunque la sostituzione totale dell’attuale comma 13-ter all’art. 119, dispone che gli interventi riferiti al 110%, con esclusione di quelli relativi alla demolizione e ricostruzione degli edifici, si devono qualificare come manutenzione straordinaria e sono realizzabili con la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

In detta comunicazione devono essere indicati gli estremi del titolo abilitativo per la costruzione o deve essere fornita l’attestazione è stata completata anteriormente all’1/9/1967, la stessa non richiede l’attestazione dello stato legittimo, di cui al comma 1-bis, dell’art. 9 del dpr 380/2001 e, per gli interventi relativi alla fruizione del 110%, la decadenza dal beneficio opererà esclusivamente per la mancata presentazione della citata comunicazione, per gli interventi difformi, per l’assenza di attestazione sulla costruzione e in presenza di attestazioni mendaci.

Infine, nella nuova versione è scomparso, all’interno dell’art. 119, il nuovo comma 13-quater che consentiva l’accesso alla detrazione del 110% anche in presenza di domande di sanatoria (condono) ancora inesitate, purché fosse ottenuta una asseverazione giurata attestante la sussistenza dei requisiti al fine di ottenere un positivo riscontro sulla domanda presentata da parte delle amministrazioni comunali.

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