Superbonus 110 per cento, l’accesso alla maxi detrazione diventa più agile con le novità del DL Semplificazioni, ancora in versione di bozza, che dovrebbe essere approvato la prossima settimana. La proroga, per ora, resta in stand by. Dal requisito dell’indipendenza funzionale all’intervento sulle strutture turistiche, le possibili modifiche in arrivo.
Superbonus 110 per cento, con le novità in arrivo con il DL Semplificazioni cambiano le strade d’accesso alla maxi detrazione. Ma la proroga, per ora, resta in stand by.
Si interviene in 5 diversi punti del Decreto Rilancio, che ha introdotto l’agevolazione fiscale, attualmente accessibile fino al 30 giugno 2022, e fino al 31 dicembre 2022 solo in presenza del 60 per cento dei lavori già effettuati. Rispetto a questa tabella di marcia, poi, sei mesi in più sono previsti per gli Istituti Autonomi Case Popolari, IACP.
Dall’intervento sul requisito dell’indipendenza funzionale alla nuova apertura nei confronti di strutture turistiche: una panoramica delle modifiche in arrivo. Il testo è ancora in versione di bozza, ma dovrebbe essere approvato entro la prossima settimana.
Ad annunciarlo è stato il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa di presentazione del Decreto Sostegni bis.
“Per quanto riguarda il PNRR non c’è stato nessun rallentamento. Il tempo che è passato è stato necessario per affrontare la complessità dei temi. Entro la fine della settimana prossima, sia il decreto sulla governance sia il decreto sulle semplificazioni verranno presentati e immagino approvati e verranno mandati alla Commissione”.
L’ennesima tappa di un calendario di maggio molto fitto, come ha sottolineato lo stesso presidente del Consiglio dei Ministri.
Superbonus 110, le novità attese con il DL Semplificazioni: depennati accesso autonomo e indipendenza funzionale
Oggetto della revisione del Decreto Semplificazioni è l’articolo 119 del DL n.34 del 2020.
La prima novità inserita nella bozza aggiornata al 21 maggio, riguarda la possibilità di accedere al Superbonus del 110 per cento per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari.
Vengono eliminati i requisiti dell’indipendenza funzionale e della necessità di avere uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Di conseguenza, viene anche soppresso il successivo comma 1-bis che chiarisce come bisogna intendere i due concetti.
Le semplificazioni si traducono anche sul piano linguistico.
Eliminato il riferimento ad accesso autonomo e indipendenza funzionale, si inserisce un chiarimento sulla definizione di impianto termico, ovvero “qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti”.
Superbonus 110, le novità attese con il DL Semplificazioni per le strutture turistiche
Ma semplificare non vuol dire solo sfrondare o chiarire il testo. L’intervento si realizza anche in una estensione della platea di beneficiari per gli interventi che danno diritto al Superbonus 110.
Si aprono le porte della maxi detrazione anche per gli interventi effettuati sugli immobili con categoria catastale D/2, ovvero alberghi, hotel e altre strutture turistiche, da parte delle seguenti categorie di soggetti:
- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
Tra cancellazioni e integrazioni, c’è spazio anche per una sostituzione del testo attuale con nuove disposizioni, in particolare per quanto riguarda la documentazione necessaria per accedere al Superbonus 110.
La versione in vigore del comma 13-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, stando alla bozza del DL Semplificazioni, dovrebbe essere modificata integralmente come segue:
“Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
- a) mancata presentazione della CILA;
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.
Tutti i dettagli sulle possibili modifiche al Superbonus 110 del Decreto Semplificazioni nel testo in bozza aggiornato al 21 maggio e diffuso dal quotidiano ItaliaOggi.
Source: informazionefiscale.it
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