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Sismabonus acquisti 110%, asseverazione e zone sismiche: nuovo chiarimento dal Fisco – Lavori Pubblici

Da quando è stato istituito il sismabonus
l’argomento che più ha destato dubbi riguarda la presentazione
dell’asseverazione tecnica del progettista riguardante gli
interventi di riduzione del rischio sismico.

Sismabonus e asseverazione tecnica

Il
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28
febbraio 2017, n. 58
aveva, infatti, previsto che
l’asseverazione tecnica andava presentata unitamente alla
segnalazione certificata di inizio attività. Ma nella sua prima
versione, l’art. 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno
2013, n. 63, che ha instituito il sismabonus, prevedeva questa
agevolazione unicamente agli edifici in zona sismica 1. Ma
attenzione, perché con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
(entrato in vigore l’1 maggio 2019) è stata estesa questa
detrazione fiscale anche agli edifici in zona sismica 2 e 3. E qui
cominciano i dubbi che si intrecciano con le modifiche al DM n.
58/2017 operate:

Sismabonus e asseverazione tecnica: nuovo intervento
dell’Agenzia delle Entrate

Su questo argomento abbiamo registrato diversi interventi
dell’Agenzia delle Entrate che, sull’asseverazione tecnica e sul
momento della sua presentazione per non perdere il diritto alla
agevolazione fiscale, si è espressa diverse volte. L’ultimo
intervento, recentissimo, arriva con la risposta n.
364 del 24 maggio 2021
che ci consente di fare il
punto sull’argomento.

Nel nuovo caso sottoposto alla lente del Fisco, un’impresa
chiede se i futuri acquirenti una casa antisismica realizzata
mediante demolizione e ricostruzione come previsto dall’art. 16,
comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013 possano fruire del sismabonus
acquisti.

In questo caso l’edificio ricade in zona sismica 3, il permesso
di costruire è stata presentato a febbraio 2019. Ad agosto 2020
viene presentata una SCIA in variante al permesso di costruire
unitamente agli allegati progettuali inerenti i lavori oggetto di
interpello.

L’interpellante, una società di costruzione, chiede:

  • se gli acquirenti dei nuovi appartamenti venduti entro 18 mesi
    dalla data di conclusione dei lavori ed entro il 31 dicembre 2021
    possano beneficiare dell’incentivo per l’acquisto di case
    antisismiche che consiste in una detrazione d’imposta;
  • se l’impresa istante, come soggetto che esegue i lavori in
    prima persona, possa fruire della detrazione fiscale per interventi
    di riqualificazione energetica e del cd. “sismabonus” (o, in
    alternativa, della specifica detrazione per interventi finalizzati
    congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla
    riqualificazione energetica) in relazione al realizzando «fondo
    commerciale».

Sismabonus e Asseverazione tardiva

In riferimento al primo quesito, come chiarito in premessa a
questo articolo, l’Agenzia delle Entrate cita o il parere
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 5 giugno
2020
trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti, con nota del 24 giugno 2020, in cui si chiarisce che “le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati
in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate
successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 –
data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso
l’agevolazione anche agli immobili ubicati nelle predette zone 2 e
3 – e che non hanno presentato l’asseverazione in parola, in quanto
non rientranti nell’ambito applicativo dell’agevolazione in base
alle disposizioni pro tempore vigenti, possono integrare i titoli
abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di consentire la
fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale
integrazione, deve essere effettuata entro la data di stipula del
rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del
rischio sismico
“.

Nel caso di specie, l’edificio ricade in zona sismica 3 e il PdC
è stato richiesto a febbraio 2019, per cui l’Agenzia delle Entrate
conferma che i futuri acquirenti, soddisfatti tutti i requisiti
previsti dalla norma, potranno fruire del sismabonus acquisti
(anche potenziato al 110%).

Sismabonus acquisti: beneficiario

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che sia gli
interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico che
quelli finalizzati al risparmio energetico devono essere
realizzati,ai fini delle detrazioni rispettivamente spettanti, su “edifici esistenti”, essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di
nuova costruzione.

È, dunque, necessario che dal titolo amministrativo che assente
i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di
conservazione del patrimonio edilizio esistente (articolo 3, comma
1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001) e non in un intervento di
nuova costruzione (articolo 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380
del 2001).

Nel caso sottoposto a istanza si evince che si tratta di un
intervento di nuova costruzione, quindi l’interpellante non potrà
beneficiare per se stesso delle detrazioni di cui all’articolo 14 e
16 del decreto legge n. 63 del 2013, con riferimento alle spese
sostenute per gli interventi antisismici e di riqualificazione
energetica.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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