Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieBonus MobiliBonus mobili: rientra anche l’impianto di climatizzazione – Quotidiano del Condominio

Bonus mobili: rientra anche l’impianto di climatizzazione – Quotidiano del Condominio

Bonus mobili: rientra anche l’impianto di climatizzazione

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo alla risposta di un contribuente, ha chiarito che l’installazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva rientra nel bonus mobili.

Ancora chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale, ha ribadito che l’installazione di un condizionatore a pompa di calore su un immobile residenziale, rientra tra i lavori di manutenzione straordinaria per i quali è possibile usufruire della detrazione Irpef del 50% della spesa sostenuta.

La domanda posta da un contribuente, difatti, affrontava la questione relativa all’installazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore e alla possibilità di accesso all’agevolazione “bonus mobili”.

Secondo quanto dichiarato dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, possibile usufruire della suddetta detrazione, a patto che vengano rispettate le condizioni previste per accedere a tale agevolazione.

Riprendendo la circolare n. 19/2020, l’Agenzia ha ricordato che per poter beneficiare del bonus previsto per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, è necessario che l’intervento nell’abitazione sia di manutenzione straordinaria, poiché, in tale categoria rientrano l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore.

In merito al bonus mobili, è opportuno ricordare che la detrazione Irpef del 50% della spesa sostenuta, è relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per immobili oggetto di intervento di ristrutturazione.

Il limite massimo di spesa detraibile è pari a € 16.000, IVA compresa.

Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

Rate This Article:
No comments

leave a comment