Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieSuper Bonus 110Il superbonus esteso anche agli hotel – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

Il superbonus esteso anche agli hotel – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

Cantiere superbonus

Limite di spesa per la fruizione del superbonus sulle singole unità immobiliari degli enti non commerciali operanti nei settori socio-sanitari e assistenziali con immobili censiti nelle categorie B/1, B/2 e D/4 determinato per rapporto tra la superficie media dell’unità abitativa e la superficie complessiva dell’edificio. Confermata l’estensione del 110% agli alberghi (categoria D/2) e abrogazione dell’indipendenza funzionale e dell’autonomia per unità collocate in edifici plurifamiliari.

Queste le principali novità che saranno introdotte nell’ambito della disciplina della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020 dal decreto semplificazioni, in approvazione entro la fine di questo mese (si veda ItaliaOggi del 22/5/2021).

Il primo intervento riguarda una mera correzione al comma 4 dell’art. 119 citato relativamente all’estensione del 110% agli interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla lett. e), comma 1, art. 16-bis del dpr 917/1986 con la quale si specifica meglio il riferimento alle normative del tuir.

Il secondo intervento, più sostanziale, è determinato dall’introduzione del comma 10-bis all’art. 119 del dl 34/2020 con il quale si dispone che il limite di spesa ammesso alle detrazioni maggiorate, di ogni tipo (efficientamento e adeguamento antisismico), previsto per le singole unità immobiliari è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto di detti interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come rilevabile dal rapporto immobiliare OMI (Osservatorio del mercato immobiliare) dell’Agenzia delle entrate, di cui all’art. 120-sexiesdecies del dlgs 385/1993 per determinati beneficiari, indicati nella lett. d-bis), del comma 9 del medesimo art. 119.

Si tratta, in effetti, delle organizzazioni di utilità sociale (Onlus), delle organizzazioni di volontariato (OdV), delle associazioni di promozione sociale (Aps) e delle associazioni e società sportive (Asd e Ssd), in tal caso limitatamente agli interventi negli spogliatoi, ma soltanto quando svolgono attività di prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri dell’organo amministrativo (si parla di Consiglio di amministrazione) non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e nel caso gli stessi enti siano in possesso di immobili censiti nelle categorie B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme), B/2 (case di cura e ospedali senza fine di lucro) e D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro), a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito; il contratto di comodato d’uso gratuito deve essere regolarmente registrato in data anteriore alla data di entrata in vigore della norma in commento e risulta non richiamato il contratto di locazione.

Confermata l’estensione del 110% agli interventi eseguiti su immobili strumentali censiti in categoria «D/2», riferibile agli edifici utilizzabili come alberghi e pensioni ma anche da agriturismi, bed and breakfast e simili e, alla lett. c), comma 1 dell’art. 119 del dl 34/2020, vengono soppresse, in relazione agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, le parole «che siano funzionalmente indipendenti e dispongono di uno o più accessi autonomi all’esterno», con la conseguenza che si estende l’applicazione del superbonus agli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari collocate all’interno di edifici plurifamiliari, con l’ulteriore previsione che l’impianto termico da sostituire potrà essere anche «non» fisso.

Infine, è stata disposta la totale sostituzione del comma 13-ter dell’art. 119 del dl 34/2020 con la conseguenza che gli interventi riferiti al 110%, con esclusione di quelli relativi alla demolizione e ricostruzione degli edifici, si devono qualificare come manutenzione straordinaria e sono realizzabili con la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); nella detta comunicazione devono essere indicati gli estremi del titolo abilitativo per la costruzione o deve essere fornita l’attestazione è stata completata anteriormente all’1/9/1967 e la stessa non richiede l’attestazione dello stato legittimo, di cui al comma 1-bis, dell’art. 9 del dpr 380/2001, con previsione della decadenza dal 110% soltanto per la mancata presentazione della citata comunicazione, per gli interventi difformi, per l’assenza di attestazione sulla costruzione e in presenza di attestazioni mendaci.

© Riproduzione riservata

Source: italiaoggi.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

Rate This Article:
No comments

leave a comment