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Superbonus 110% con CILA e senza stato legittimo: cosa significa? – Lavori Pubblici

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 31 maggio 2021,
n. 77
(c.d. Decreto Semplificazioni)
sono in vigore le modifiche all’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34
(c.d. Decreto Rilancio)
che ha previsto le detrazioni fiscali del 110%
(superbonus) per gli interventi di
riqualificazione energetica e riduzione
del rischio sismico
.

Superbonus 110% con CILA e senza attestazione dello stato
legittimo

Sono diverse le modifiche apportate al regime previsto per il
superbonus 110%, in questo articolo cercheremo di concentrarci su
quelle di cui all’art. 32 (Misure di
semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica
e rigenerazione urbana), comma 1, lettera c) del
D.L. n. 77/2021. Stiamo parlando delle modifiche
al comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio
che nella sua precedente versione aveva generato non poche
problematiche interpretative…mai quanto quelle previste dalla sua
nuova formulazione!

Entriamo nel dettaglio. Il nuovo comma 13-ter prevede:

Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione
di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli
edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono
realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo
abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto
d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La
presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato
legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli
interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio
fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti
casi:

  1. mancata presentazione della CILA;
  2. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3. assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo
    periodo;
  4. non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del
    comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la
    legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
    “.

In buona sostanza, adesso tutti gli interventi che
accedono al superbonus 110%
, sia di riqualificazione
energetica che di riduzione del rischio sismico (dovranno spiegarci
come funzionerà con il genio civile), che non prevedono demolizione
e ricostruzione, potranno essere avviati dietro presentazione di
una comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA) nella quale non si dovrà compilare la
sezione riservata all’asseverazione dello stato legittimo.

Cos’è la CILA

Prima di addentrarci sugli effetti di questa modifica, occorre
come sempre fare un passo indietro e riprendere la
definizione di CILA contenuta nell’art.
6-bis del DPR n. 380/2001
(Testo Unico
Edilizia
). Ecco i primi due commi:

1. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli
articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche
per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte
dell’interessato all’amministrazione competente, fatte
salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente
, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica,
di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato
progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da
un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria
responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che
sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella
sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è
interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la
comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa
alla quale si intende affidare la realizzazione dei
lavori.

Adesso andiamo oltre. Come chiarito dalla giurisprudenza (ad
esempio la Sentenza TAR
Calabria 29 novembre 2018, n. 2052
), la CILA relativa
a lavori di manutenzione straordinaria non è sottoposta
alla valutazione di ammissibilità
da parte della
amministrazione stessa a cui residua esclusivamente il
potere di controllare la conformità dell’immobile oggetto
della CILA alle prescrizioni vigenti
.

Il TAR ha affermato che la CILA è un atto avente natura
privatistica
, come tale non suscettibile di autonoma
impugnazione innanzi al giudice amministrativo. “L’attività assoggettata a CILA non
solo è libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di
quest’ultima, non è sottoposta a un controllo
sistematico
, da espletare sulla base di procedimenti
formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto
conosciuta dall’amministrazione, affinché essa possa verificare
che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto
modesto sul territorio, conseguendo a ciò che ci si trova di fronte
a un confronto tra un potere meramente
sanzionatorio
(in caso di CILA) con un potere repressivo,
inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la
SCIA)
“.

Cosa significa? che la CILA non è soggetta a diniego da parte
dell’amministrazione ma nel caso si rappresenti un intervento non
conforme all’ultimo titolo abilitativo rilasciato, si è sempre
soggetti al potere sanzionatorio da parte della pubblica
amministrazione che può riguardare anche la sospensione dei lavori
e l’invio del fascicolo alla polizia municipale.

Ancora di più: il provvedimento di diniego della CILA adottato
dall’amministrazione è nullo poiché espressivo di un potere non
tipizzato nell’art. 6-bis D.P.R. n. 380/2001, salva e
impregiudicata l’attività di vigilanza contro gli abusi e
l’esercizio della correlata potestà repressiva dell’Ente
territoriale.

CILA e stato legittimo

Come detto, adesso il tecnico non dovrà più asseverare lo stato
legittimo ma, considerato che la presentazione di una CILA
difforme allo stato dei luoghi
causerebbe la perdita del
superbonus, è chiaro che la stessa dovrà rappresentare fedelmente
lo stato dei luoghi. A questo punto, senza che il tecnico ne abbia
alcuna responsabilità, visto che non dovrà verificare e attestare
lo stato legittimo, è possibile che:

  • l’intervento sia conforme e non soggetto al
    potere sanzionatorio da parte del SUE;
  • l’intervento presenti delle difformità
    (rilevabili facilmente facendo un confronto tra la CILA e l’ultimo
    titolo) e il contribuente sia sanzionato e segnalato alla polizia
    municipale.

In quest’ultimo caso scatterebbe anche l’apertura di un
fascicolo con la conseguente sospensione dei lavori. Il tutto con
una CILA che non può essere “denegata” ma che potrebbe causare
sanzioni amministrative, penali e la sospensione dei lavori (occhio
al contratto con l’impresa).

A questo punto se vi è passata la voglia di utilizzare la CILA
senza verifica sullo stato legittimo, probabilmente avete
ragione!

E se si utilizzasse ancora la SCIA?

Se il professionista decidesse di utilizzare comunque la SCIA,
c’è da considerare alcune interessanti modifiche apportate dagli
articoli 62 e 63 del Decreto Legge n. 77/2021 alla legge 7 agosto
1990, n. 241. In particolare:

  • all’articolo 20, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
    2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione
    equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1,
    fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio
    assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a
    rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei
    termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento
    della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente
    dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una
    dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del decreto del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
    .”;
  • all’articolo 21-nonies, comma 1, la parola “diciotto” è sostituita dalla seguente: “dodici“.

La SCIA è stata prevista nel nostro ordinamento dall’art. 19
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
“. Al comma 3 si
prevede “L’amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia
possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla
normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato,
invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie
con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l’adozione di queste ultime

La SCIA è quindi soggetta a controllo per 60 giorni dopo i quali
si consolida. In edilizia la SCIA si consolida dopo 30 giorni ma,
attenzione, benché l’amministrazione non possa adottare
provvedimenti di sospensione dei lavori, diffida o inibitoria dopo
che sia decorso questo termine, restano sempre l’esercizio dei
poteri di autotutela.

Con le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni, dopo 30
giorni dalla presentazione della SCIA sarà possibile richiedere
all’amministrazione un’attestazione circa il decorso dei termini
del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della
domanda.

Con la modifica al comma 21-nonies, comma 1:

Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo
21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone
le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole,
comunque non superiore a dodici mesi dal momento
dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione
di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si
sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli
interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che
lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al
mancato annullamento del provvedimento illegittimo
“.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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