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Superbonus 110%, CILA e stato legittimo: facciamo chiarezza – Lavori Pubblici

L’aspetto più innovativo contenuto del Decreto-Legge 31 maggio 2021,
n. 77
(Decreto Semplificazioni), in riferimento alle
detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dall’art. 119 del
Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34
(Decreto Rilancio), riguarda senza ombra di
dubbio la modifica del comma 13-ter.

Superbonus 110%: definizione intervento e titolo edilizio

Con la nuova versione del comma 13-ter tutti gli interventi che
accedono al superbonus 110% possono essere
considerati manutenzione straordinaria che
necessita di comunicazione di inizio lavori
asseverata
(CILA) e sulla quale nulla
bisogna dire sullo stato legittimo
dell’immobile.

Su questo punto si è aperto un dibattito tecnico riguardo le
responsabilità. Chi è il “responsabile” dei contenuti della CILA e
quali sono gli impatti della modifica al comma 13-ter? la risposta
più corretta è “dipende” da “quali” responsabilità si parla e dalla
Regione nella quale si sta operando. La
modulistica per la CILA, infatti, è stata prevista a
livello nazionale ma ogni Regione ne ha previsto e
personalizzato una sua versione.

LA CILA e le responsabilità

A livello generale, la CILA è (come da nome)
una comunicazione inviata dal contribuente e
asseverata da un tecnico. La CILA è disciplinata dall’art.
6-bis del DPR n. 380/2001
che prevede per gli interventi
che non possono essere considerati “edilizia
libera
” (art. 6), ma che non richiedono neanche di
permesso di costruire (art. 10) né
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA,
art. 22), la possibilità di essere realizzati previa “comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei
lavori da parte dell’interessato
all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico,
nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42
“.

È cura dell’interessato inviare la comunicazione di cui ne è il
primo dei responsabili.

Speciale Superbonus

Il modello di CILA nazionale

Ciò premesso, il modello di CILA nazionale
prevede una parte la cui compilazione è a cura dell’interessato e
una parte che dovrà redigere il tecnico (sappiamo che nella realtà
il tecnico che la compila nella sua interezza).
L’interessato, dopo aver compilato la parte di “anagrafica”:

  • dichiara:
    • la titolarità dell’intervento;
    • le opere su parti comuni o modifiche esterne;
  • comunica:
    • Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori
      asseverata
    • Qualificazione dell’intervento
    • Localizzazione dell’intervento
    • Tecnici incaricati
    • Impresa esecutrice dei lavori
    • Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei
      luoghi di lavoro 
    • Rispetto della normativa sulla privacy

Attenzione, il modello precisa che sui suddetti punti, qualora
da controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti
non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista
la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni
stesse (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000). Detrazioni fiscali
incluse!

Il progettista, in qualità di tecnico
asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente
un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481
del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità
dichiara:

  • Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle
    opere
  • Altre comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni etc.
  • Atti di assenso da acquisire

Inoltre, il progettista, in qualità di persona esercente un
servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del
Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere
urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del
sopralluogo, assevera:

  • che l’intervento, compiutamente descritto
    negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti
    urbanistici
    approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,
    nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con
    quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è
    interessamento delle parti strutturali dell’edificio.

Superbonus 110% e stato legittimo

Come si può notare, il surichiamato modello nazionale
non prevede da nessuna parte una verifica di conformità
dell’immobile
ma solo sull’intervento. Le Regioni, come
detto, hanno recepito con modifiche la modulistica edilizia
nazionale.

Prendiamo come riferimento 3 Regioni: Toscana, Campania e
Sicilia.

La CILA in Toscana

La Regione Toscana ha aggiornato la modulistica edilizia con
Decreto n.253 del 13 gennaio 202 e il modello di CILA è contenuto
nell’allegato D per il quale l’interessato, dopo
aver compilato la parte di “anagrafica”:

  • dichiara:
    • la titolarità dell’intervento;
    • le opere su parti comuni o modifiche esterne;
    • il rispetto della normativa sulla privacy
  • comunica:
    • Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori
      asseverata
    • Qualificazione dell’intervento
    • Interventi effettuati in territorio rurale o funzionali allo
      svolgimento dell’attività agricola
    • Localizzazione dell’intervento
    • Calcolo del contributo
    • Tecnici incaricati
    • Impresa esecutrice dei lavori
    • Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei
      luoghi di lavoro 

Il progettista, in qualità di tecnico
asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente
un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481
del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità
dichiara:

  • Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle
    opere
  • Interventi effettuati in territorio rurale o funzionali allo
    svolgimento dell’attività agricola
  • Interventi in copertura
  • Pericolosità idraulica
  • Altre comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni etc.
  • Atti di assenso da acquisire

Anche in questo caso, il progettista, in qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359
e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di
carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del
sopralluogo, assevera:

  • che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati
    progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai
    regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la
    normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico
    nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali
    dell’edificio.

La CILA in Campania

L’attuale versione del modello di CILA prevede che
l’interessato, dopo aver compilato la parte di “anagrafica”:

  • dichiara:
    • la titolarità dell’intervento;
    • le opere su parti comuni o modifiche esterne;
  • comunica:
    • Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori
      asseverata
    • Qualificazione dell’intervento
    • Localizzazione dell’intervento
    • Calcolo del contributo di costruzione
    • Tecnici incaricati
    • Impresa esecutrice dei lavori
    • Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei
      luoghi di lavoro
    • il rispetto della normativa sulla privacy

Il progettista, anche qui in qualità di tecnico
asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente
un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481
del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità
dichiara:

  • Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle
    opere
  • Altre comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni etc.
  • Atti di assenso da acquisire

Anche in questo caso, il progettista, in qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359
e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di
carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del
sopralluogo, assevera:

  • che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati
    progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai
    regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la
    normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico
    nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali
    dell’edificio.

Speciale Testo Unico Edilizia

La CILA in Sicilia

L’attuale versione del modello di CILA della Regione Siciliana
prevede che l’interessato, dopo aver compilato la
parte di “anagrafica”:

  • dichiara:
    • la titolarità dell’intervento;
    • le opere su parti comuni o modifiche esterne;
  • comunica:
    • Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori
      asseverata
    • Qualificazione dell’intervento
    • Localizzazione dell’intervento
    • Contributo di costruzione
    • Tecnici incaricati
    • Impresa esecutrice dei lavori
    • Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei
      luoghi di lavoro
    • Regolarità urbanistica
    • Regolarità scarichi
    • Impresa incaricata allo smaltimento rifiuti
    • Rispetto della normativa sulla privacy

Il progettista, anche qui in qualità di tecnico
asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente
un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481
del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità
dichiara:

  • Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle
    opere
  • Altre comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni etc.
  • Atti di assenso da acquisire

Anche in questo caso, il progettista, in qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359
e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di
carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del
sopralluogo, assevera:

  • che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati
    progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai
    regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la
    normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico
    nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali
    dell’edificio.

Lo stato legittimo dell’opera

Come è possibile rilevare, mentre in Toscana e Campania nulla
viene previsto, né per l’interessato né per il progettista, circa
lo “stato legittimo” dell’immobile ma solo la conformità
dell’intervento, nella Regione Siciliana viene richiesto
all’interessato di “comunicare” la regolarità
urbanistica. Comunicazione di cui è l’unico responsabile dal punto
di vista penale e della decadenza di eventuali benefici ottenuti
(tra cui, come detto le detrazioni fiscali).

Per capire quanto la previsione contenuta possa avere un impatto
effettivo sulla CILA, è necessario preventivamente localizzare
l’intervento e verificare se il modello regionale prevede qualcosa
sullo stato legittimo e la verifica di regolarità
urbanistica-edilizia.

Nel caso della Regione Siciliana, ad esempio, il nuovo comma
13-ter consente all’interessato di non compilare la “sezione I” relativa alla Regolarità
urbanistica.

CILA non veritiera

Da ricordare che la CILA è una “comunicazione” e non un’istanza
sottoposta a valutazione da parte dell’amministrazione. La
giurisprudenza ha più volte chiarito che la CILA non è sottoposta
alla valutazione di ammissibilità da parte della amministrazione
stessa a cui residua esclusivamente il potere di controllare la
conformità dell’immobile oggetto della CILA alle prescrizioni
vigenti.

La CILA deve essere soltanto conosciuta dall’amministrazione,
affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere
progettate importino un impatto modesto sul territorio, conseguendo
a ciò che ci si trova di fronte a un confronto tra un potere
meramente sanzionatorio (in caso di CILA) con un potere repressivo,
inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la SCIA)”.

In definitiva per la CILA non esiste la possibilità di essere
diniegata e nel caso l’amministrazione verifichi che l’intervento
non è conforme all’ultimo titolo abilitativo rilasciato, si è
sempre soggetti al potere sanzionatorio da parte della pubblica
amministrazione che può riguardare anche la sospensione dei lavori
e l’invio del fascicolo alla polizia municipale.

La CILA per il superbonus

Volendo concludere, considerato che il nuovo comma 13-ter ha
previsto una
disciplina speciale
per la decadenza dei benefici
fiscali (tipizzando alcuni casi), è importante che la CILA sia
compilata nel modo corretto e riporti fedelmente gli interventi da
realizzare.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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