A distanza di oltre un anno dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) parlare
delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) potrebbe essere
semplice ma chiaramente non lo è.
Indice degli argomenti
Superbonus 110%: il quadro normativo
Se ti stai trovando a valutare un intervento edilizio nella
speranza che questo possa accedere al superbonus 110, allora è
meglio che ti chiarisci alcune idee. Intanto, la prima cosa da
ricordare è che l’art. 119 del Decreto Rilancio è stato più volte
modificato nel corso di questi 13 mesi. In particolare, dopo la
conversione in legge del Decreto Legge n. 34/2020 sono arrivate le
modifiche operate:
Oltre alla norma di rango primario, è necessario conoscere i
principali provvedimenti che hanno completato l’attuazione della
disposizione:
Bisogna, infine, ricordare tutti i provvedimenti, le circolari e
le risposte dell’Agenzia delle Entrate, tutte accessibili nello
Speciale Superbonus
110%.
Superbonus 110%: i beneficiari
Andiamo adesso a chiarire nel dettaglio chi può fruire del
superbonus 110%. Preliminarmente occorre ricordare che il
superbonus 110% è una detrazione fiscale che è stata prevista per
gli immobili di natura residenziale ad esclusione di quelli
appartenenti alle seguenti categorie catastali:
- A/1 – Abitazioni di tipo signorile;
- A/8 – Abitazioni in ville;
- A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
Ciò premesso, possono fruire del superbonus 110% gli interventi
realizzati da:
- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arte o professione, su edifici plurifamiliari posseduti da
un unico proprietario o in comproprietà, composti da due a quattro
unità immobiliari distintamente accatastate; - persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni, sul numero massimo di due unità
immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per
gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio; - dagli istituti autonomi case popolari (IACP);
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci; - dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle
organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione
sociale; - dalle associazioni e società sportive dilettantistiche,
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di
immobili adibiti a spogliatoi.
Superbonus 110%: l’orizzonte temporale
Sull’orizzonte temporale occorre fare delle considerazioni
legate all’interferenza tra più norme, alcune delle quali
sottoposte a conferma da parte del Consiglio dell’Unione europea.
In particolare, ecco di seguito un quadro sinottico riepilogativo
di quelle che sono ad oggi le scadenze:
Tipologia |
Termine per il 60% dei lavori |
Scadenza finale |
Persone fisiche (edifici unifamiliari) |
31/12/2021 (*) |
|
Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità |
30/06/2022 |
31/12/2022 |
Condomini |
31/12/2022 |
|
IACP |
30/06/2023 |
31/12/2023 |
Altri beneficiari |
31/12/2021 (*) |
(*) Così come previsto al comma 66, lettera a1) dell’articolo 1
della legge 30/12/2020, n.178 (legge di Bilancio 2021) tale data,
previa approvazione del Consiglio dell’Unione europea, traslerebbe
al 30 giugno 2022.
Superbonus 110%: gli interventi trainanti
Nessuna novità per gli interventi trainanti
(che accedono cioè direttamente al superbonus) che sono quelli:
- di isolamento termico delle superfici opache verticali,
orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio
con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico)
compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente
esistente; - sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale; - sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate
all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti; - di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63.
Superbonus 110%: gli interventi trainati
Qualche cambiamento sul fronte degli interventi
trainati (che possono accedere al superbonus solo se
realizzati congiuntamente a quelli trainanti). Con l’ultima
modifica apportata dal Decreto Legge n. 77/2021 gli interventi per
l’abbattimento delle barriere architettoniche possono essere
trainati sia da quelli di ecobonus 110% che da quelli di sismabonus
110%. Di seguito un riepilogo di tutti gli interventi trainati.
Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica possono
trainare i seguenti interventi:
- efficientamento energetico delle unità
immobiliari di cui si compone il singolo
condominio; - acquisto e la posa in opera delle schermature
solari; - acquisto e la posa in opera
di micro-cogeneratori in sostituzione di
impianti esistenti.
La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di
efficienza energetica o riduzione del rischio sismico) consente di
portare in detrazione fiscale al 110% altre spese, sempre se
effettuate congiuntamente, relative a:
- abbattimento di barriere
architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e),
del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di
età superiore a sessantacinque anni, - installazione delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli
interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe
energetica); - installazione di impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi
di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati
contestuale o successiva all’installazione degli impianti
medesimi.
La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del
rischio sismico consente l’accesso al superbonus, a condizione che
sia eseguita congiuntamente, anche alla realizzazione di sistemi di
monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
Superbonus 110%: i requisiti di accesso
Per accedere al superbonus 110%, soprattutto per gli interventi
di riqualificazione energetica, è richiesto il rispetto di alcuni
requisiti:
- nel caso di isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è
necessario l’utilizzo di materiali isolanti che rispettino i
criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre
2017; - il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal Decreto
Requisiti tecnici; - garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o,
se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più
alta; - redigere l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e
dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma
della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento
energetico.
Tutti gli interventi (ecobonus e sismabonus) dovranno essere
asseverati da un tecnico abilitato.
Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito
Con l’art. 121, il Decreto Rilancio ha previsto due opzioni
alternative alla fruizione in dichiarazione dei redditi del
superbonus 110%. In particolare, i contribuenti possono
scegliere:
- di avere uno sconto in fattura (fino a un
importo massimo pari al corrispettivo) da parte dei fornitori, che
possono al loro volta cedere il credito ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; - di optare per la cessione del credito
complessivo (il 110% dell’intera spesa ammissibile), con facoltà di
successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari.
Superbonus 110%: manutenzione straordinaria in CILA e senza
stato legittimo
Una delle modifiche più recenti e più interessanti operate dal
Decreto Legge n. 77/2021 riguarda la sostituzione del comma 13-ter
dell’art. 119 del Decreto Rilancio. Con la nuova versione, tutti
gli interventi che accedono al superbonus 110%, ad esclusione di
quelli che prevedono demolizione e ricostruzione, sono considerati
come manutenzione straordinaria per la quale è necessaria solo la
presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA) senza la verifica dello stato legittimo previsto dall’art.
9-bis del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Viene anche previsto che la decadenza del beneficio fiscale
prevista dall’art. 49 del Testo Unico Edilizia, opera solo nei
seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo
che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o
del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione o che ne
ha attestato la costruzione (ne caso questa sia stata completata in
data antecedente al 1° settembre 1967); - non corrispondenza al vero delle attestazioni previste
dall’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.
Resta, però, impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimità dell’immobile oggetto di intervento. Che lascia aperta
la porta ad eventuali sanzioni da parte dell’amministrazione nel
caso in cui dalla CILA emerga la presenza di difformità rispetto
all’ultimo titolo abilitativo.
Per maggiori informazioni sulle detrazioni fiscali del 110% ti
consigliamo di accedere al nostro Speciale Superbonus
110%, da cui potrai leggere tutte le novità e avere un quadro
completo della normativa di riferimento.
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