L’invio della comunicazione all’Enea in caso di acquisto di elettrodomestici non è obbligatorio in quanto non è prevista nessuna sanzione per la mancata comunicazione di questi dati. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 44/2019 nella quale è stato precisato che “il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’Enea delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento”. Quindi, come ufficialmente indicato dall’Agenzia delle entrate ed espressamente riportato nelle istruzioni alla compilazione del modello 730, la mancata trasmissione non fa perdere il diritto alla detrazione né tantomeno è prevista l’applicazione di alcun tipo di sanzione. In ogni caso la cappa aspirante non rientra nella lista degli elettrodomestici per i quali è prevista la comunicazione, e questo non preclude in alcun modo il diritto ad usufruire del bonus mobili per l’acquisto.
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