Le recenti modifiche al superbonus 110% non hanno previsto l’accesso alla detrazione fiscale in presenza di domande di sanatoria o di condono.
Il dl Semplificazioni ha recato importanti “Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica“, intervenendo in particolare sull’art. 119 del Decreto Rilancio. IL’art. 33, nella parte in cui ha integralmente sostituito il comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio, lasciava intendere una sorta di “sanatoria” per gli abusi edilizi.
In realtà non è così, perché la norma non ha recepito alcune delle precisazioni contenute nella prima bozza del decreto. Il dl Semplificazioni permette esclusivamente la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) in caso di manutenzione straordinaria, ma se l’abuso è presente e non tollerato la detrazione si perde.
Superbonus, deve essere presentata solo la Cila
Con il dl Semplificazioni si è optato per una decisa semplificazione degli atti dovuti per ridurre i tempi dell’avvio dei cantieri relativi al superbonus 110%.
Nel comma 13-ter viene stabilito che gli interventi del superbonus 110%, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
La novità è che nella CILA non dovrà essere indicato nulla circa lo stato legittimo di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis del Testo Unico Edilizia. Ricordiamo che per stato legittimo di intende “quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali“.
Per le nuove richieste del superbonus 100% l’attestazione degli estremi del titolo abitativo spetta dunque alla sola CILA, senza l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile. Ovviamente “ogni valutazione” sulla legittimità dell’immobile oggetto dell’intervento e degli stessi lavori “resta impregiudicata“, con la possibilità che vengano segnalate irregolarità dell’edificio. Restano fermi, se dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
Questo per snellire le procedure ed evitare le difficoltà di reperimento di tale documentazione in tempi compatibili con la fruizione del superbonus.
Superbonus 110%, quando decade il beneficio fiscale
Ora con la CILA i tecnici non dovranno più verificare la regolarità dei lavori effettuati dopo la realizzazione dell’immobile, circostanza che permetterà di tagliare anche i costi per le pratiche edilizie. L’eliminazione dello stato legittimo degli immobili non si traduce tuttavia in un condono per eventuali abusi.
Il nuovo comma 13-ter prevede che la decadenza del beneficio prevista dall’art. 49 del Testo Unico Edilizia opera solo in alcuni casi specifici che non prevedono la presenza di abusi edilizi. In particolare, il superbonus decade:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il superbonus dall’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.
La stessa norma sottolinea come resti “impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento“, a ulteriore riprova che la disposizione non intende affatto agevolare l’abusivismo. Significa che:
- la CILA dovrà riportare fedelmente lo stato dei luoghi, pena decadenza del beneficio;
- un semplice raffronto documentale tra la CILA presentata e l’ultimo titolo edilizio consentirà facilmente l’individuazione di un abuso edilizio.
Source: quifinanza.it
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