Novità in arrivo per il superbonus 110 nel decreto semplificazioni. Secondo l’ultima bozza in circolazione (disponibile in pdf), infatti, viene riformato in buona parte l’articolo 119 del decreto Rilancio, che ha introdotto l‘ecobonus 110. Vediamo quali sono le ultime notizie sul dl che dovrebbe essere approvato entro maggio
Il decreto semplificazioni è il primo che dà attuazione al PNRR. Per quanto riguarda il superbonus, secondo la bozza in circolazione che dovrebbe arrivare a breve sul tavolo del consiglio dei Ministri, ad essere modificato è l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n 34, ovvero il cosiddetto decreto Rilancio.
- Ampliata la platea dei beneficiari: le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
- Eliminato per gli edifici unifamiliari il vincolo dell’accesso autonomo e dell’indipendenza funzionale sopprimendo al comma 1, lettera c) le parole “che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno”.
- Inserito un comma dopo il 2 “Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti”
- Per quanto riguarda le asseverazioni tecniche, nell’articolo 13 ter: “Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila). Nella Cila sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”
bozza decreto semplificazioni superbonus
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