Superbonus e eliminazione delle barriere architettoniche
La versione originaria del Decreto Rilancio non prevedeva l’eliminazione delle barriere architettoniche tra gli interventi agevolati dal superbonus.
Le cose sono cambiate con la Legge di Bilancio per il 2021 prima e il Decreto Semplificazioni 2021 (D.L. n. 77/2021) – quest’ultimo è ancora in attesa di pubblicazione – poi. La prima inserisce gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche tra gli interventi trainati dagli interventi di efficientamento energetico, il secondo inserisce gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche tra gli interventi trainati dagli interventi agevolati con il super-sismabonus.
Ricordiamo che sono detti trainati gli interventi per i quali si può detrarre l’aliquota del 110 se “eseguiti congiuntamente” agli interventi detti trainanti, e questi possono essere di efficientamento energetico o di sismabonus.
Eliminazione delle barriere architettoniche e interventi trainanti di riqualificazione energetica
Fino alla Legge di Bilancio per il 2021 gli interventi trainanti di efficientamento energetico trainavano gli interventi “ordinari” di ecobonus (di cui all’art. 14 DL. n. 63/2013) e impianti fotovoltaici (e sistemi di accumulo).
La legge di Bilancio per il 2021 ha quindi aggiunto gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
La nuova norma – modificando il co. 2 dell’art. 119 – prevede, tra gli interventi trainati da quelli trainanti di efficientamento energetico, gli “interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni”.
Si tratta degli interventi “e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Si mette in evidenza che l’elenco a cui appartiene la lett. e che abbiamo citato è l’elenco degli interventi ammessi alle detrazioni dette per interventi di recupero.
Dunque, gli interventi previsti dalla lett. e) sono agevolati tra gli interventi di recupero (e quindi le relative spese sono detraibili sino al 31 dicembre 2021 nella misura del 50% (dopo, in assenza di ulteriore proroga, la detrazione sarà del 36%) fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000.
Testualmente, in realtà la norma prevede solo l’estensione dell’aliquota del 110 (come d’altronde fa anche con l’ecobonus). E le altre condizioni? Anche queste sono regolate dal superbonus oppure dalle detrazioni per interventi di recupero? Ad es., le detrazioni si spalmano in dieci rate (come per tutti gli interventi di recupero) o in cinque come per gli interventi agevolati dal superbonus (4 nel 2022)? In quale periodo possono essere sostenute le spese agevolate? Dall’1 gennaio 2021 (data di entrata in vigore della L. di Bilancio) fino al 31 dicembre 2021 (come per tutti gli interventi di recupero) o fino al 30 giugno 2022 (come previsto per il superbonus? In tale ultima ipotesi poi troverebbero applicazione anche le eccezioni previste per IACP, persone fisiche e condomini; ad es. per gli interventi eseguiti nei condomini il D.L. n. 59/2021, non ancora convertito, ha spostato l’ambito temporale al 31 dicembre 2022).
Quanto al numero delle rate, stando alla risposta data dall’AdE nella Circ. n.30E con riferimento al medesimo dubbio per l’ecobonus trainato, dovrebbero essere cinque (4 per il 2022)? Qual è il tetto di spesa?
Ricordiamo poi che nel D.M. 6 agosto 2020 si è scritto (seppure con riferimento agli interventi trainati di ecobonus) che le spese degli interventi trainati devono essere eseguite nell’arco temporale tra l’inizio e la fine dei lavori per gli interventi trainanti.
Eliminazione delle barriere architettoniche e interventi trainanti di super sismabonus
La seconda novità e apportata, come detto, dal Decreto Semplificazioni 2021, il D.L. n. 77/2021 pubblicato nella G.U. del 31 maggio 2021 e ancora non convertito in legge.
In proposito, ricordiamo che i Decreti Legge devono essere convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione sulla G.U.; se questo non accade, perdono efficacia sin dall’inizio.
Il D.L. n. 77 introduce la novità prevedendo all’interno del co.4 dell’art. 119 che l’aliquota del 110% “si applica anche agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione”.
Il testo è pressoché identico a quello aggiunto al co.2 dalla Legge di Bilancio per gli interventi di efficientamento energetico.
Unica differenza sostanziale è data dall’ultima parte del periodo, che prevede come condizioni che gli interventi non siano già stati “richiesti ai sensi del comma 2”, cioè quali interventi trainati di efficientamento energetico. Sarebbe utile un chiarimento circa la ratio di tale revisione.
Parte dei dubbi che sorgono con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica (v. sopra) – anche qui la norma parla solo di aliquota non mancano anche qui: ad es. quello riguardante l’ambito temporale di riferimento, che per il super sismabonus è fino al 30 giugno 2022, mentre per gli interventi di recupero è il 31 dicembre 2021.
Ricordiamo infine che, sempre per quanto riguarda il tema eliminazione delle barriere architettoniche e superbonus, con il D.L. n. 76/2020 (il c.d. Decreto Agosto) è stato previsto che “3.
Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 del codice civile.”
Barriere architettoniche e opzione cessione/sconto in faione cessione/sconto in fattura
Non possiamo poi non notare, al pari di molti, che gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, diversamente da tutti gli altri interventi (anche trainati), non sono stati inseriti nell’elenco di cui all’art. 121 Decreto Rilancio, degli interventi per i quali si può esercitare l’opzione cessione/sconto in fattura.
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