Per gli interventi realizzati sulle unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente, anche da uno solo dei comproprietari, quindi anche all’esercizio delle attività professionali, occasionali o abituali, le detrazioni, compresa quella maggiorata del 110%, spettano nella misura ridotta al 50% anche per il coniuge comproprietario. Nelle more del perfezionamento del contratto con il Gestore dei servizi energetici (Gse), il superbonus è fruibile per gli interventi relativi agli impianti fotovoltaici e ai sistemi di accumulo, a condizione che il contribuente sia già in possesso dell’accettazione del detto gestore. Queste alcune delle risposte fornite ieri dall’Agenzia delle entrate nell’ambito di un forum quasi interamente dedicato alla detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020.
La prima questione riguardava la corretta determinazione della detrazione nell’ambito degli interventi antisismici in presenza di contributi pubblici, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 119 del dl 34/2020; nell’esempio, per una spesa di 50 mila euro, con contributo pubblico pari a 10 mila euro e incentivo del 110%, la detta detrazione deve essere calcolata sulla spesa netta (40 mila euro), tenendo conto anche dei massimali di spesa ammessi, come chiarito in un preciso documento di prassi (risoluzione n. 28/E/2021). In presenza di interventi di efficientamento energetico agevolabili con il 110% laddove sull’immobile oggetto dei detti interventi siano fissati vincoli che rendono impossibile l’esecuzione di interventi trainanti, come indicato nelle circolari emanate (circolari 24/E/2020 e 30/E/2020), il superbonus può essere fruibile per le spese sostenute per gli interventi trainati (come la sostituzione degli infissi o la realizzazione del cappotto interno alle singole unità immobiliari) a condizione che i detti lavori assicurino il miglioramento di due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento di quella più alta, certificato con l’attestato di prestazione energetica (Ape), ante e post intervento, di cui all’art. 6 del d.lgs. 192/2005.
Il sisma bonus acquisti, di cui al comma 1-septies, dell’art. 16 del dl 63/2013, può essere fruito con la detrazione del 110% anche con riferimento agli eventuali acconti, a condizione che il preliminare sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e che, nel medesimo periodo d’imposta, si realizzi il presupposto costitutivo dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero edificio, tenendo conto anche del rispetto dei requisiti che devono sussistere nel periodo di vigenza delle disposizioni e del fatto che, per l’ottenimento del 110%, la detrazione è ammessa se le spese sono sostenute dall’1/07/2020 al 30/06/2022; l’atto di acquisto deve essere stipulato, però, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori ed entro i termini di vigenza dell’agevolazione appena indicati.
Con riferimento al numero massimo di due unità agevolate, in presenza di interventi con il 110% su un numero maggiore di immobili, il contribuente può scegliere su quali abitazioni ottenere il bonus ma deve effettuare i bonifici parlanti in maniera distinta per ciascuna unità ed eseguire, relativamente alle unità agevolate, tutti gli adempimenti connessi e richiesti (per esempio, la comunicazione all’Enea). Al fine di dimostrare il miglioramento della classe energetica (due classi o la più alta) con l’Ape convenzionale, ante e post intervento, è corretto considerare tutti i lavori complessivamente eseguiti se riguardano anche il condominio, tenendo conto sia di quelli effettuati sulle parti comuni che di quelli eseguiti sulle singole unità.
Dal 2021, in presenza di interventi eseguiti su un edificio composto da tre unità e tre pertinenze, la detrazione maggiorata è fruibile anche dall’unico proprietario, tenendo conto del limite di due unità agevolate ma fermo restando il riconoscimento del bonus anche per gli interventi sulle parti comuni, tenendo conto delle unità immobiliari che compongono l’edificio, incluse le pertinenze, e verificando il superamento della percentuale del 50% della superficie destinata a residenziale.
In caso di utilizzo promiscuo dell’unità immobiliare posseduta in comproprietà tra i coniugi, le spese per gli interventi che fruiscono del 110% devono essere considerate per entrambi al 50% mentre per gli interventi relativi agli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo, in attesa del perfezionamento del contratto con il Gestore dei servizi energetici (Gse), il 110% è fruibile a condizione che il contribuente sia già in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza del Gse.
Source: italiaoggi.it
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