La circolare dedica all’argomento ben 38 pagine. Le Entrate esaminano diversi aspetti. Quanto ai soggetti beneficiari si ricordano in particolare le problematiche legate ai condomìni e al non obbligo di nomina di un amministratore o richiesta del codice fiscale in caso di condominio minimo.
Per le persone fisiche la detrazione riguarda solo gli immobili appartenenti alla sfera privatistica. In caso di immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione o all’esercizio di attività commerciale di bed and breakfast (occasionale o abituale), la detrazione è al 50 per cento.
Sulle modalità dei pagamenti si ricorda in primo luogo che vanno utilizzate le causali predisposte dagli istituti di credito ai fini dell’ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non essendo stata introdotta una causale specifica per il 110 per cento. La non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudica in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche/Poste dell’obbligo di operare la ritenuta, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento con bonifico in modo corretto. La ripetizione del bonifico non è, invece, necessaria qualora nel documento di spesa non sia indicato il numero della fattura: l’ omissione in questo caso non pregiudica la ritenuta prevista dall’articolo 25 del Dl 78/2010.
Sotto la lente anche le asseverazioni per il superbonus e il visto di conformità. Per le asseverazioni si ricorda che solo per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020 si deve utilizzare il modello allegato al Dm 6 agosto 2020.
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