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Superbonus: per i condomini, i lavori devono essere finiti al 60% entro giugno 2022? – Cose di Casa

Molti condomini, arrivati un po’ tardi a comprendere quanto conveniente fosse l’opportunità del Superbonus per i lavori di efficientamento con precise caratteristiche nel proprio palazzo, sono ancora alle prese con riunioni, preventivi e stentano a trovare un accordo per procedere.

Il tempo stringe e, se i più recettivi e informati hanno già deliberato i lavori o iniziato a far montare i ponteggi, in molti sono ancora alle fasi preliminari della discussione e ci scrivono chiedendo chiarimenti, perché temono di non riuscire a stare nei tempi e di perdere la possibilità di ottenere la detrazione fiscale del 110% prevista dal Decreto Rilancio. Inizialmente il Superbonus, come date per i lavori, aveva indicato quelle dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, ma poi la Legge di Bilancio 2021 aveva spostato la scadenza al 31 dicembre 2022, a patto che i lavori condominiali al 30 giugno 2022 fossero stati realizzati almeno per il 60% dell’intervento complessivo.

Proroga Superbonus al 2022: per chi e con che criterio

Un’altra buona notizia è comunque nel frattempo arrivata. In che termini? Il Decreto Legge n. 59/ 2021 (in vigore dall’8 maggio), recante le misure urgenti per il Fondo complementare al Pnrr, ha fissato per il superbonus relativo ai lavori nei condomini che la nuova deadline per gli interventi fosse il 31 dicembre 2022, senza più l’obbligo del 60% dei lavori completati entro giugno 2022. 

Per i lavori realizzati invece sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, sono concessi altri sei mesi di tempo ma solo se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo. In sostanza, se alla data del 30 giugno 2022 saranno stati eseguiti lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetterà anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Per tutte le altre persone fisiche, il termine ultimo resta invece quello del 30 giugno 2022: non sono cioè previste proroghe per gli edifici unifamiliari, così come per cooperative, Onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche.

Superbonus 110%: che cos’è 

Il Superbonus al 110% è un’agevolazione fiscale che spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 con proroghe al 31 dicembre 2022 a particolare condizioni, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

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Source: cosedicasa.com

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