Interventi di recupero del patrimonio edilizio, Superbonus,
Sismabonus, Bonus verde, Bonus facciate. Arriva una maxi circolare
dell’Agenzia delle Entrate a fare il punto su tutto quello che
occorre sapere, tra cui titoli abilitativi e decadenza del
beneficio.
Detrazioni fiscali, titoli abilitativi, abusi e decadenza del
beneficio: la circolare dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, pubblicato la circolare
n. 7/E del 25 giugno 2021 ad oggetto “Raccolta dei
principali documenti di prassi relativi alle spese che danno
diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti
d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione
del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020“.
Una circolare in cui si fa il punto, tra le altre cose, sulle
principali detrazioni fiscali che riguardano l’edilizia per le
quali si forniscono le seguenti informazioni:
- aspetti generali;
- soggetti che possono fruire della detrazione;
- trasferimento della detrazione;
- adempimenti e documentazione necessaria per fruire
dell’agevolazione; - intestazione dei documenti di spesa;
- limite di detraibilità;
- cumulabilità con altre agevolazioni;
- interventi che danno diritto alla detrazione;
- titoli abilitativi;
- acquisto di unità immobiliare facente parte di fabbricati
interamente ristrutturati; - alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione
del credito o contributo sotto forma di sconto.
Titolo abilitativi
Per quanto concerne i titoli abilitativi necessari per avviare
l’attività edilizia, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un aspetto
molto importante. Esistono interventi che necessitano delle
abilitazioni amministrative (permesso di costruire, segnalazione
certificata di inizio lavori, comunicazione di inizio lavori
asseverata) e altri che vanno in edilizia libera.
Nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo
abilitativo per la realizzazione di interventi di recupero del
patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, è richiesta
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in cui sia indicata:
- la data di inizio dei lavori;
- la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia
posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i
medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi
della normativa edilizia vigente.
Il Testo Unico Edilizia e il D.Lgs. n. 222/2016
Il Fisco ricorda pure che in ambito edilizio il D.Lgs. 25
novembre 2016, n. 222 ha operato, tra le altre coser, un riordino
complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi
edilizi, prevedendo nel contempo un ampliamento della categoria
degli interventi soggetti ad attività completamente libera.
Il decreto è, inoltre, corredato dalla Tabella “A” che, nella
Sezione II – Edilizia, riporta, in corrispondenza del lavoro da
eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.
In attuazione dell’art. 1, comma 2, del citato d.lgs. n. 222 del
2016, infine, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha
emanato il decreto ministeriale 2 marzo 2018, al quale è allegato
il Glossario Unico delle principali opere realizzabili in attività
di edilizia libera.
La disciplina edilizia
Attualmente, dunque, la disciplina dell’attività edilizia può
essere così ricostruita:
- attività edilizia totalmente libera: si tratta
degli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo
abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione (si tratta
prevalentemente di opere di manutenzione ordinaria). Rientrano tra
le opere non soggette a titoli abilitativi anche alcuni degli
interventi di cui all’art. 16-bis del TUIR, lett. f) (Interventi
relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio
del compimento di atti illeciti da parte di terzi), lett. g)
(Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla
cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento
acustico), lett. h) (Interventi relativi alla realizzazione di
opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con
particolare riguardo all’istallazione di impianti basati
sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia), lett. l)
(interventi rivolti alla prevenzione degli infortuni domestici), e
gli interventi di messa a norma degli edifici e degli impianti
tecnologici; - attività edilizia previa comunicazione di inizio dei
lavori asseverata (CILA): si tratta degli interventi
edilizi eseguibili ma previa comunicazione al comune dell’inizio
dei lavori e asseverazione del tecnico (manutenzione
straordinaria); - attività edilizia soggetta a SCIA: si tratta
di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di
attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia previa
comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), di attività edilizia
soggetta a permesso di costruire e di attività edilizia soggetta a
super SCIA; - attività edilizia soggetta a permesso di
costruire: si tratta degli interventi edilizi puntualmente
indicati all’art.10 del DPR n. 380 del 2001 (interventi di nuova
costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione
edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente e che comportino aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o
delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento della
destinazione d’uso); - attività edilizia soggetta a SUPER SCIA alternativa al
permesso di costruire: si tratta degli interventi edilizi
per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può
ricorrere alla SCIA in via alternativa o sostitutiva rispetto al
permesso di costruire.
Abusi edilizi e decadenza del beneficio fiscale
Considerato che l’art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia) disciplina la decadenza dei benefici fiscali in presenza
di abusi edilizi, l’Agenzia delle Entrate fornisce un importante
chiarimento, distinguendo in relazione all’eventuale decadenza dal
beneficio due diverse situazioni:
- la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella
corretta categoria di intervento per le quali sarebbe stato
necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso
quali, ad esempio, opere soggette a concessione edilizia
erroneamente considerate in una denuncia d’inizio di attività ma,
tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti
edilizi. Questo caso non può essere considerato motivo di decadenza
dai benefici fiscali, purché il richiedente metta in atto il
procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti; - la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in
contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi.
Questo caso comporta la decadenza dai benefici fiscali in quanto si
tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa.
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