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Superbonus 110% e uso promiscuo: nuova risposta del Fisco – Lavori Pubblici

Sulle possibilità e modalità di fruizione del superbonus
110%
per interventi eseguiti su un immobile ad uso
promiscuo ne abbiamo già parlato diverse volte.

Superbonus 110% e uso promiscuo: gli interventi dell’Agenzia
delle Entrate

L’argomento è già stato affrontato dalla Direzione centrale
dell’Agenzia delle Entrate in diversi e distinti interventi:

Nelle prime 3 si parlava di edifici unifamiliari con abitazione
e bed & breakfast, la quarta si riferiva al caso (che interessa
la maggior parte del nostro pubblico) di edificio con abitazione e
ufficio di un professionista.

Speciale Superbonus

Superbonus 110% e uso promiscuo: nuova risposta del Fisco

Ma, in effetti, come si “concretizza” l’utilizzo dell’immobile
diverso da abitazione? Ne parla sempre l’Agenzia delle Entrate,
questa volta nella risposta fornita dalla Direzione Regionale per
la Campania all’interpello 919-173/2021 (allegato).

Nel nuovo caso, il contribuente istante chiede di sapere se
l’immobile su cui vuole fare gli interventi che rientrano nel
superbonus 110% possa essere considerato ad uso promiscuo.
L’edificio di cui trattasi è abitato dal contribuente istante e dal
padre. Il contribuente riferisce che:

  • lui stesso è titolare di partita iva, nella dichiarazione di
    inizio attività inviata all’Agenzia delle entrate, modello AA9-12
    ha indicato, al quadro B, come luogo di esercizio dell’attività,
    l’immobile oggetto dei lavori; tuttavia, per lo svolgimento della
    sua attività (consulenza fiscale on line) ha da poco preso in
    comodato d’uso gratuito una stanza di un immobile di terzi,
    comodato regolarmente registrato (n° 266, serie 3 del 24/03/2021),
    superando anche eventuali dubbi sull’utilizzo promiscuo
    dell’immobile oggetto dei lavori;
  • il padre è anch’esso titolare di partita iva, svolge l’attività
    di agente di commercio. Nella dichiarazione di inizio attività
    inviata all’Agenzia delle entrate, modello AA9-12 ha indicato, al
    quadro B, come luogo di esercizio dell’attività, l’immobile oggetto
    dei lavori.

Uso promiscuo: cosa accade

Come specificato negli altri interventi, l’Agenzia delle Entrate
ha confermato che nel caso di immobile ad uso promiscuo le
detrazioni fiscali spettano sul 50% delle spese sostenute.

L’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio), sostanzialmente, esclude dal bonus 110% gli
interventi effettuati dalle persone fisiche nell’esercizio di
attività di impresa, arti e professioni. Concetto ribadito nella
circolare n. 24/E del 2020 con la quale l’Agenzia delle Entrate
aveva chiarito l’intenzione del legislatore di escludere dalla
fruizione del Superbonus le unità immobiliari riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli
strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54,
comma 2, del TUIR).

Uso promiscuo: quando

Per quanto concerne il caso sottoposto dall’istante, il Fisco ha
ritenuto necessario fare alcune importanti precisazioni:

  • non può condividersi la soluzione proposta dall’istante,
    secondo cui l’utilizzo promiscuo dell’immobile dovrebbe essere
    verificato solo in rapporto al contribuente che sostiene la
    spesa.
  • la valutazione dell’utilizzo promiscuo dell’immobile va
    effettuata in senso oggettivo, per cui la detrazione spetterà sul
    50 % della spesa in tutte le ipotesi in cui l’immobile sia
    utilizzato “promiscuamente” per l’esercizio di arti, professioni o
    attività commerciale, anche da conviventi o comunque da soggetti
    diversi da coloro che sostengono la spesa e intendono fruire delle
    detrazioni.

Nel caso di specie, il padre convivente risulta avere come luogo
di esercizio della sua attività, per come indicato nella
dichiarazione di inizio attività e mai variato, l’edificio del
quale si vogliono avviare gli interventi di superbonus.

Ne discende che tale immobile sia utilizzato (o, comunque, possa
essere potenzialmente utilizzato) anche per lo svolgimento
dell’attività professionale, con conseguente possibilità di
deduzione dei relativi costi secondo le regole stabilite per la
determinazione del reddito di lavoro autonomo (es. art. 54
TUIR).

Pertanto che, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti
dalla normativa, il contribuente potrà portare in detrazione
fiscale al 110% il 50% delle spese sostenute.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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