Immersi oramai nella bella stagione, molti utenti sono alla ricerca di refrigerio dal caldo torrido, il motivo per cui uno dei prodotti più richiesti di questo periodo è sicuramente il condizionatore o climatizzatore. Inoltre, la possibilità di accedere con queste installazioni ad agevolazioni o sconti in fattura spinge sempre più persone al loro acquisto.
Ma se l’impianto è integrativo, esiste il bonus 65% per la sostituzione del condizionatore? É possibile lo sconto in fattura per un nuovo climatizzatore? Vediamo nel dettaglio cosa risponde Il Sole 24 Ore al quesito sul tema, analizzato da Marco Zandonà su “L’esperto risponde”.
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Condizionatori: c’è il 65% se l’impianto è integrativo?
“Una società a responsabilità limitata deve sostituire, nel fabbricato strumentale condotto in locazione, dove si svolge l’attività, dei vecchi condizionatori con nuovi apparecchi ad alta efficienza energetica con pompa di calore. Si precisa che in inverno la caldaia del locale non è sufficiente a scaldare gli uffici al piano superiore dove verranno installati i nuovi condizionatori. Nel caso descritto è possibile fruire della detrazione del 65 per cento?”
La risposta è negativa. Infatti, ai fini della detrazione del 65 per cento (articolo 1, comma 58 della legge 178/2020, di Bilancio per il 2021; si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it), è necessario che l’installazione delle pompe di calore sia completamente sostitutiva dell’impianto di riscaldamento, e non integrativa dello stesso. Nel caso in esame vengono sostituiti solamente i condizionatori con nuovi apparecchi ad alta efficienza, lasciando la vecchia caldaia e , quindi, la detrazione per risparmio energetico è esclusa.
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Sconto in fattura per il nuovo climatizzatore?
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“Sono un istallatore e un mio cliente mi chiede di installare un climatizzatore in un’abitazione. Preciso che si tratta di una nuova installazione e non di sostituzione di un condizionatore preesistente. Posso applicare lo sconto in fattura del 50% senza che il cliente senza che il cliente apra una pratica di ristrutturazione edilizia con CILA ( comunicazione asseverata di inizio attività) o altro provvedimento, o comunque senza che faccia altri lavori edili?”
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La risposta è affermativa: lo sconto in fattura trova applicazione anche nel caso illustrato nel quesito. L’installazione, all’interno di un’abitazione, di un condizionatore a pompa di calore rientra tra gli interventi cui si applica la detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie (articolo 16- bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 58, della legge 30 178/2020, di Bilancio per il 2021; si veda anche la guida al 50% sul sito dell’Agenzia delle entrate) in quanto si tratta di opere idonee a conseguire risparmio energetico. A tal fine, i pagamenti delle fatture devono essere eseguiti con bonifico bancario o postale in cui indicare la norma di riferimento (articolo 16- bis Dpr 917/1986 – Ristrutturazioni edilizie). Entro 90 giorni dall’installazione del condizionatore dev’essere, poi, inviata la prescitta comunicazione all’ENEA, in via telematica al sito Bonus Casa ENEA 2021.
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Non è necessario che l’intervento sia eseguito congiuntamente ad altri interventi edili. Ai fini urbanistici, nell’ipotesi in cui non sia richiesta la Cila, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non necessità del provvedimento urbanistico sulla base del regolamento edilizio comunale. Questa dichiarazione non deve essere inviata all’amministrazione finanziaria, ma va conservata dal contribuente ed esibita a richiesta degli uffici. In presenza, tutte queste condizioni, lo sconto in fattura al 50%, si applica senza problemi, in quanto, fino al 31 dicembre 2021, a norma dell’articolo 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, ci si trova di fronte a interventi in cui è possibile optare per lo sconto in fattura.
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