Dal 1° gennaio 2020 ha cambiato volto l’Imposta Municipale Unica. Nata nel 2012 per sostituire l’Ici (Imposta Comunale sugli Immobili), l’Imu, che si applica sui redditi fondiari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, fino allo scorso anno era la parte patrimoniale della Iuc (Imposta Unica Comunale).
Con la Legge di Bilancio 2020, sono state disposte importanti novità in tema di tributi locali. L’art. 1 comma 738 della Legge 160/2019 ha abolito la Iuc e impartito nuove regole per l’Imu, che assorbe la Tasi (Tributo per i servizi indivisibili).
Una semplificazione burocratica per il cittadino, che da quest’anno non dovrà più effettuare distinti versamenti per i due tributi. Resta pressoché invariato invece il prelievo fiscale, atteso che la nuova Imu potrebbe avere aliquote più alte, per compensare il minor gettito dovuto all’abrogazione della Tasi. Non cambiano le date di scadenze delle due rate: l’acconto va versato entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre. Resta la facoltà di procedere al pagamento in un’unica soluzione annuale entro la data di scadenza dell’acconto.
Il presupposto dell’imposta e i soggetti obbligati al pagamento
Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili: fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.
Resta esclusa dal tributo l’abitazione principale e le relative pertinenze, nel limite di un’unità per ciascuna delle categorie C/2 (cantine), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie). Tale esenzione non riguarda però le abitazioni “di lusso” ovvero accatastate nelle categorie A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
I soggetti obbligati al pagamento sono i possessori degli immobili, ovvero il proprietario, il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) e il genitore assegnatario della casa familiare, in caso di separazione e affidamento dei figli.
Nuove regole per le aliquote
Con la nuova definizione delle regole dell’IMU, cambiano anche le indicazioni per i comuni, che annualmente devono deliberare le aliquote per il calcolo dell’imposta.
L’aliquota base per le abitazioni principali soggette ad imposta, ovvero quelle di categoria A/1, A/8 e A/9, è pari allo 0,5%, con facoltà per i comuni di poterla aumentare fino allo 0,6% o diminuirla fino all’azzeramento. Per questa fattispecie, resta la detrazione d’imposta di 200 Euro.
L’aliquota per le seconde case fissata dallo Stato è pari allo 0,86%, che i comuni possono sia diminuire fino all’azzeramento, che aumentare fino all’1,14%, anche per compensare i mancati introiti della Tasi, ormai abrogata. Previste aliquote diversificate per fabbricati rurali, per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, per i terreni agricoli e per gli immobili produttivi.
Il calcolo dell’acconto Imu 2020
L’Imu è un’imposta che il cittadino deve versare in autoliquidazione, pertanto il contribuente è tenuto a calcolare e versare l’imposta corretta, pena l’applicazione di sanzioni in caso di accertamento. A tal proposito sono diverse le soluzioni presenti online, per assistere il cittadino al calcolo dell’importo da versare.
Il primo passo è quello di procurarsi le rendite aggiornate degli immobili che scontano l’imposta e il valore delle aree edificabili al 1° gennaio dell’anno in corso.
A seguire bisogna calcolare la base imponibile, che per i fabbricati è determinata applicando al valore della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori previsti dalla legge per le diverse categorie catastali:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli la base imponibile si ottiene moltiplicando per 135 il reddito dominicale rivalutato del 25%, mentre per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Ottenuta la base imponibile, si può procedere al calcolo della rata di acconto, che è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando le aliquote ed eventuali detrazioni, dell’anno precedente. In sede di prima applicazione della nuova Imu, per calcolare l’acconto da versare entro il 16 giugno, occorrerà utilizzare come aliquota, la somma di quelle deliberate nel 2019 per Imu e Tasi. Il prodotto ottenuto (base imponibile x aliquota) dovrà poi essere rapportato alla percentuale e al periodo di possesso nell’anno.
Nel mese di dicembre si procederà poi al versamento di conguaglio, utilizzando l’aliquota unica per l’Imu, che sarà deliberata dal comune ove è ubicato l’immobile.
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