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Superbonus 110% e Barriere architettoniche: il Fisco sull’installazione e posa in opera di una piattaforma – Lavori Pubblici

Superbonus 110%: nuovi chiarimenti arrivano
dall’Agenzia delle Entrate sulla fruizione delle detrazioni fiscali
del 110% da applicare agli interventi finalizzati all’efficienza
energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici (superbonus 110%).

Il superbonus 110% e le barriere architettoniche

Sotto la lente del Fisco, cha fornito risposta n.
455 del 5 luglio 2021
, finiscono gli interventi volti
all’eliminazione delle barriere architettoniche. Interventi che
sono stati inseriti nell’art. 119, comma 2 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) dall’articolo 1, comma 66, lettera d)
della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) e poi nel
successivo comma 4 dall’art. 33, comma 1, lettera a) del Decreto
Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis).

Nell’attuale formulazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio è
previsto che il bonus 110% possa essere richiesto come “intervento
trainato” dall’ecobonus o dal sismabonus per le spese sostenute per
gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone
di età superiore a sessantacinque anni.

Cosa significa esattamente? lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate
nel nuovo interpello a cui ha fornito risposta

Speciale Superbonus

L’interpello all’Agenzia delle Entrate

Nel nuovo caso, l’istante fa presente di essere proprietari di
una unità immobiliare, facente parte di un edificio composto da
quattro unità catastali a destinazione residenziale oltre ad
accessori (cantine e garage). Sull’edificio, qualificato come
condominio, si intende eseguire interventi di miglioramento
energetico con l’esecuzione della coibentazione termica delle
pareti.

Un classico intervento di cui all’art. 119, comma 1, lettera a)
del Decreto Rilancio che prevede l’isolamento termico di almeno il
25% della superficie disperdente lorda e il doppio salto di classe
energetica.

A seguito di questo intervento, alcuni condomini hanno
intenzione di realizzare un nuovo impianto di elevazione in
conformità al disposto della vigente norma sul superamento delle
barriere architettoniche. E qui scattano le domanda:

  • la realizzazione del nuovo elevatore può usufruire della
    detrazione fiscale del 110% se almeno uno dei proprietari, o degli
    inquilini, presenti nel condominio abbiano un età superiore ai 65
    anni?
  • se la detrazione spetta esclusivamente ai soggetti che hanno
    un’età superiore ai 65 anni, la data del compimento del
    sessantacinquesimo anno di età deve essere antecedente alla data
    del pagamento della fattura e comunque entro il 30.06.2022, oppure
    è necessario il compimento di tale età alla data di presentazione
    del titolo edilizio necessario per la realizzazione
    dell’ascensore?

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Per rispondere alla domanda l’Agenzia delle Entrate ha
preliminarmente ricordato i presupposti agevolativi previsti
dall’art. 119 del Decreto Rilancio e ricostruito brevemente la
storia normativa che ad oggi consente la detrazione del 110% delle
spese sostenute per l’abbattimento delle barriere
architettoniche.

E su questa si è concentrata la risposta del Fisco che ha
chiarito quali sono gli interventi di cui dall’articolo 16 bis,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove
effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque
anni.

Da norma, si tratta degli interventi “finalizzati alla
eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto
ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di
tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna
ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104
“.

Già con la circolare
n. 19/E del 20 luglio 2020
l’Agenzia delle Entrate ha precisato
che le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche
possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole
unità immobiliari e che si riferiscono a diverse categorie di
lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti,
porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o
l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti
elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di
scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli
edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

Per essere agevolati, gli interventi in argomento devono
presentare le caratteristiche tecniche previste dal decreto
ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore).

Il Chiarimento in Commissione Finanze

Con la risposta all’interrogazione in Commissione Finanze n.
5-05839 del 29 aprile 2021 si era già chiarito che la presenza,
nell’edificio oggetto degli interventi, di “persone di età
superiore a sessantacinque anni
” è, in ogni caso, irrilevante
ai fini dell’applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito
con la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione di cui
al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per
le spese sostenute per gli interventi che presentano le
caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore
applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere
architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità
immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.

Le caratteristiche dell’intervento

La detrazione spetta qualora l’intervento presenti le
caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a
prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra
gli altri, la presenza nell’immobile o nell’edificio di persone di
età superiore a sessantacinque anni.

Principio applicabile anche ai fini del Superbonus, stante
l’esplicito richiamo nell’articolo 119 agli interventi di cui
all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir.

Interventi congiunti

Ciò detto, il Fisco ha ricordato che per poter accedere alla
detrazione, questi interventi devono essere eseguiti congiuntamente
ad uno degli interventi “trainanti”. In realtà, l’Agenzia
delle Entrate pur citando in premessa il decreto legge 31 maggio
2021, n. 77, afferma che l’intervento può essere trainato solo da
quelli di ecobonus mentre, è risaputo, che l’abbattimento delle
barriere architettoniche è stato inserito come trainato anche del
sismabonus.

Ad ogni modo l’intervento trainato risulta essere “congiunto” se
le date delle spese sostenute  sono ricomprese nell’intervallo
di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei
lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Ciò implica
che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute
per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco
temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli
interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di
vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di
inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli
interventi “trainanti”.

I limiti di spesa

La risposta dell’Agenzia delle Entrate si è conclusa ricordando
che per le spese sostenute per gli interventi finalizzati alla
eliminazione delle barriere architettoniche l’ammontare massimo di
spesa ammesso al Superbonus è attualmente pari ad euro 96.000. Per
cui la detrazione complessivamente non è superiore a euro
105.600.

Conclusioni

Nel caso di specie, le spese che il condominio sostiene per gli
interventi di installazione e messa in opera della piattaforma
elevatrice in favore di soggetti con ridotta capacità motoria, sono
ammesse al Superbonus. Il singolo condòmino e non solo i condomini
di età superiore ai 65 anni usufruisce della detrazione per i
lavori, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri
applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice
civile.

Confermate anche le opzioni alternative alla fruizione diretta
del superbonus (sconto in fattura e cessione del credito).

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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