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Sismabonus: Ricostruzione con possibilità di delocalizzazione – Lavori Pubblici

Con la Risposta n.
478 del 15 luglio 2021
è chiarito dall’Agenzia delle Entrate,
in maniera del tutto inequivocabile, che il Sisma-bonus spetta
anche nel caso di demolizione e ricostruzione, anche con
ampliamento in deverso sedime ma nello stesso comune.

Nel caso oggetto della Risposta dell’Agenzia delle Entrate, gli
acquirenti delle abitazioni vendute da una società che aveva
stipulato una convenzione urbanistica con un Comune per la
demolizione e il rifacimento di un complesso abitativo, costituito
da  appartamenti e posti auto, potranno usufruire del “Sisma-bonus acquisti” (articolo 16, comma
1-septies, del Dl n. 63/2013) nel caso in cui il
compendio, demolito e ampliato, sorga nello stesso Comune ma in una
diversa zona.

Detrazione nella misura del 110% con un massimo di 96.000
euro

La detrazione spetta nella misura del 110% del prezzo di vendita
ma con il limite di euro 96mila per ciascuna unità immobiliare e,
ovviamente, a condizione le vendite siano stipulate entro diciotto
mesi dalla data di conclusione dei lavori e comunque entro e non
oltre il 30 giugno 2022 (articolo 119,
comma 4 del Dl “Rilancio”).

Dubbio interpretativo su diverso sedime e con diversi volume e
sagoma

Il dubbio interpretativo riguarda, questa volta, il concetto di “diverso sedime”, o meglio un intervento che comporta la
demolizione totale di un edificio esistente, la delocalizzazione
del volume su un terreno situato nello stesso Comune ma distante
dall’edificio demolito, la ricostruzione di un nuovo edificio
avente diversa sagoma, prospetto, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica e un incremento di
volumetria in base alla normativa regionale vigente.

L’Agenzia evidenzia che è irrilevante il fatto che il nuovo
edificio è costruito a qualche centinaia di metri rispetto a prima
e che abbia diversa sagoma, prospetto, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche.

Circolare n. 19/2020

Come precisato anche dalla circolare
n. 19/2020
, infatti, la disposizione di favore si applica anche
nell’ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio
abbia determinato un aumento volumetrico, se le disposizioni
urbanistiche consentano tale variazione. Il beneficio, in sintesi,
si può applicare anche ai casi che non rientrano prettamente nella
“ristrutturazione edilizia”, secondo la definizione fornita
dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr n.
380/2001.

L’Agenzia, quindi, ritiene che in presenza di tutti i requisiti
previsti dalla normativa gli acquirenti possano fruire della
detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del
decreto legge n. 63/2013. Parimenti gli stessi acquirenti potranno
optare, al posto della detrazione diretta, per lo sconto in fattura
o per la cessione del credito.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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