Detrazione maggiorata del 110% per gli acquisti di case antisismiche anche se la richiesta asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, ma sempre se la stessa risulti presentata entro la data del rogito che ne determina la cessione. Per la cessione del credito d’imposta maturato sugli avanzamenti lavori (Sal) valgono gli accordi tra le parti. L’Agenzia è intervenuta ancora sulla disciplina del superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020 e sulla cessione della detrazione, di cui all’art. 121 del medesimo provvedimento, con due risposte specifiche e recenti (nn. 481 e 483).
La prima istanza di interpello è stata formulata da una società che esercita l’attività di costruzione e cessione di immobili, titolare di un compendio immobiliare in fase di ricostruzione, che alla richiesta del titolo abilitativo non ha depositato l’asseverazione, di cui all’art. 3 del dm 58/2017, poiché il complesso immobiliare insisteva su una zona territoriale all’epoca non agevolabile in quanto qualificata con un grado di sismicità pari a 4.
Il comune ha rilasciato subito il permesso a costruire e successivamente, durante l’esecuzione dei lavori, con una deliberazione unanime relativa all’aggiornamento delle zone sismiche, ha inserito il territorio su cui è collocato l’edificio in zona sismica 3. Per tale motivo, la società ha presentato l’interpello chiedendo se i benefici per il sismabonus acquisti, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013, sono fruibili per quanto detto sull’assenza dell’asseverazione, tenendo conto della possibilità di effettuare l’asseverazione in corso d’opera ma richiedendo l’indicazione del termine per la produzione della stessa al momento del rogito di ogni unità immobiliare. Inoltre, la società ha chiesto di conoscere se, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, limitatamente a quelle spese riconducibili alla volumetria preesistente, possano essere ammesse all’agevolazione, giacché le opere in esecuzione non ricadono più nell’ambito della nuova costruzione ma in quella afferente alla ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d), del dpr 380/2001. L’Agenzia (risposta 481/2021) tenendo conto dei quesiti posti, precisa che il sismabonus acquisti, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013 spetta agli acquirenti delle singole unità immobiliari anche se la ricostruzione dell’edificio determina un aumento volumetrico rispetto a quello originario, sempreché le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione, a nulla rilevando, quindi, che il titolo abilitativo sia stato emesso ai sensi delle lett. d) o e) del comma 1 dell’art. 3 del dpr 380/2001, che sostengono le spese per l’acquisto dall’1/01/2017 al 31/12/2021 ovvero, nel caso spetti il 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020 se le spese sono sostenute dall’1/07/2020 al 30/06/2022 e se ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l’1/01/2017 ma prima dell’1/05/2019, anche se l’asseverazione, di cui all’art. 3 del dm 58/2017, non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, purché la stessa sia presentata dall’impresa costruttrice entro la data di stipula del rogito dell’immobile. La detta precisazione resta valida anche nel caso di proposto dall’istante ovvero nel caso di un immobile che, alla data di inizio delle procedure autorizzatorie, era inserito in zona sismica 4.
Con la seconda risposta (risposta n. 483), l’Agenzia delle entrate ha trattato il caso della cessione del credito d’imposta relativo alle detrazioni edilizie, in presenza di un primo stato di avanzamento lavori (SAL), in relazione al quale il committente ha esercitato l’opzione per lo sconto in fattura dell’85% dell’importo indicato; in particolare l’istante ritiene di poter acquistare l’intero credito d’imposta, che matura a fronte dell’emissione del successivo SAL, per gli interventi su parti comuni, indipendentemente dal fatto che in precedenza lo stesso avesse acquistato la porzione del credito d’imposta relativo ad alcuni subalterni. L’Agenzia delle entrate precisa che l’istante, in presenza di tutte le condizioni e gli adempimenti richiesti, può ricevere, in qualità di cessionario, il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante al condominio, tenendo conto degli accordi contrattuali stabili tra le parti, su cui non ritiene di non intervenire in quanto la relativa valutazione esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello.
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