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Superbonus 110% e bonus fiscali: la situazione delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) – Lavori Pubblici

Arrivano spesso in redazione domande della serie “ma se
entro il 30 giugno 2022 non riesco a concludere i lavori da
superbonus 110%, posso poi utilizzare le normali detrazioni?

o anche “le opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto
in fattura e cessione del credito) sono valide per il 2022 per
tutte le detrazioni fiscali?
”. Domande che in comune hanno la
difficoltà ad interpretare una norma che tra modifiche e rinvii ne
ha complicato la comprensione. Proviamo, dunque, a fare un po’ di
chiarezza.

Superbonus 110% e bonus fiscali: gli orizzonti temporali

Per prima cosa ricordiamo che in Italia la situazione detrazioni
fiscali è sempre stata oggetto di proroghe annuali che non hanno
mai consentito agli operatori di programmare con ampio respiro gli
investimenti. Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate e bonus
ristrutturazioni, tanto per citare i più utilizzati, sono
detrazioni fiscali che ad oggi scadono il 31 dicembre 2021.

È compito delle Leggi di Bilancio prorogarne l’efficacia di un
altro anno. Per cui chi volesse fare degli investimenti in edilizia
utilizzando le normali detrazioni deve sapere che le stesse
terminano alla fine del 2021 (il bonus ristrutturazioni poi tornerà
al 36%).

Cosa diversa è per il superbonus 110%. Dopo le
modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 (entrate in vigore
dopo la
conferma dell’Eurofin
) e dal Decreto Legge n. 59/2021 (già
convertito in legge), la situazione orizzonte temporale è la
seguente:

  • tutti i beneficiari (compresi gli edifici unifamiliari) – 1
    luglio 2020-30 giugno 2022;
  • Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità – 1
    luglio 2020-30 giugno 2022, se entro questa data sono stati
    completati il 60% dei lavori, è possibile arrivare al 31 dicembre
    2022;
  • Condomini – 1 luglio 2020-31 dicembre 2022;
  • IACP – 1 luglio 2020-30 giugno 2023, se entro questa data sono
    stati completati il 60% dei lavori, è possibile arrivare al 31
    dicembre 2023.

Le opzioni alternative: sconto in fattura e cessione del
credito

Discorso a parte va fatto sulle opzioni alternative alla
detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito). Le
conferme alle proroghe della Legge di Bilancio 2021 portano in dote
anche la conferma dell’art. 121, comma 7-bis del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio). Questa disposizione ha esteso al 2022
le opzioni alternative ma limitatamente alle detrazioni fiscali del
110% maturate per gli interventi di cui all’art. 119 del Decreto
Rilancio.

Ricordiamo che l’art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto la
possibilità di optare, al posto della fruizione diretta in
dichiarazione dei redditi, per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto
    (c.d. sconto in fattura), fino a un importo
    massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che
    hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto
    forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione
    spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri
    soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
    finanziari;
  • la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare (c.d.
    cessione del credito), con facoltà di successiva
    cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
    altri intermediari finanziari.

Le opzioni alternative possono essere esercitate per le spese
sostenute negli anni 2020 e 2021 anche per gli interventi che danno
diritto alle detrazioni previste per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lettere
    a) e b) del TUIR);
  • efficienza energetica (art. 14 del D.L. n. 63/2023);
  • adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a
    1-septies del D.L. n. 63/2013);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi
    inclusi quelli di sola pulitura e tinteggiatura esterna (art. 1,
    commi 219-220 della Legge n. 160/2019);
  • installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1,
    lettera h) del TUIR);
  • installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
    (art. 16-ter del D.L. n. 63/2013).

In definitiva, mentre le opzioni alternative potranno essere
scelte dai contribuenti per gli interventi di superbonus anche per
le spese sostenute nel 2022, per tutti gli altri bonus fiscali si
potranno ancora esercitare per tutto il 2021.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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