
Tra i beneficiari che possono accedere al
superbonus 110%, il Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto
anche le cooperative di abitazione a proprietà
indivisa, per gli interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (art. 119,
comma 9, lettera d)).
Superbonus 110% e cooperative a proprietà indivisa: nuova
risposta dell’Agenzia delle Entrate
Come funziona nel caso di immobili posseduti dalle cooperative
in cui alcune unità immobiliari residenziali sono
state assegnate ai singoli soci con contratti di
locazione mentre le unità immobiliari ad uso
diverso dall’abitativo sono locate sia ai soci che a
soggetti terzi?
Ha risposto a questa domanda l’Agenzia delle
Entrate con risposta n.
486 del 19 luglio 2021 che ci consente di approfondire
l’argomento. In particolare, la cooperativa istante chiede
chiarimenti su:
- il criterio da utilizzare al fine di
individuare per quali unità immobiliari sarà possibile fruire della
detrazione del 110 per cento di cui all’articolo 119, comma 1,
lettere a) e b), del Decreto Rilancio, e quelle che, invece,
beneficeranno della detrazione del 65 per cento delle spese
sostenute ai sensi del successivo comma 2, che, a sua volta,
richiama gli interventi di risparmio energetico di cui all’articolo
14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63; - come determinare i limiti di spesa massima
ammissibili al beneficio e l’importo delle spese
imputabili a ciascuna unità immobiliare.
Cooperative come il condominio
Dopo aver ricordato i presupposti di accesso alla
detrazione fiscale del 110%, l’Agenzia delle
Entrate ha ricordato la sua circolare
n. 24/E dell’8 agosto 2020, nella quale parlando degli
interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, ha
chiarito che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero
delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto. L’ammontare
di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa
agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle
singole unità che lo compongono.
Il medesimo criterio di calcolo si applica anche nel caso in cui
l’edificio non sia in condominio in quanto, come nel caso di
specie, interamente di proprietà di un unico soggetto (la
cooperativa).
I 2 requisiti di accesso
Per quanto riguarda l’applicazione del bonus
110%, la norma presuppone l’esistenza di due
requisiti:
- soggettivo, essendo le stesse riservate, tra
l’altro, alle Cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia o meno
costituito in condominio; - oggettivo, riguardando interventi realizzati
su immobili di proprietà delle predette cooperative assegnati in
godimento ai propri soci.
La fruizione del Superbonus 110%
Ciò premesso e fermo restando il rispetto di tutti i requisiti
previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio, il superbonus 110%
spetta alla cooperativa per tutte le unità immobiliari residenziali
di cui si compone il complesso immobiliare locate ai soci, sia per
gli interventi trainanti che per i trainati realizzati sulle unità
immobiliari assegnate ai soci.
Il bonus 110%, invece, non si applica alle spese relative ad
interventi sulle unità immobiliari a destinazione commerciale,
considerato che lo stesso riguarda esclusivamente gli interventi
eseguiti su immobili residenziali.
La fruizione dell’ecobonus
Sulle unità immobiliari a destinazione commerciale, la
cooperativa potrà usufruire della detrazione spettante per gli
interventi di riqualificazione energetica di cui al citato articolo
14 del decreto-legge n. 63 del 2013, nel rispetto delle condizioni
e dei limiti previsti.
Conclusioni
In sintesi, nel caso di specie secondo l’Agenzia delle
Entrate:
- è possibile l’applicazione del superbonus 110% relativamente
alle unità immobiliari a destinazione abitativa assegnate in
godimento ai soci; - non è possibile l’applicazione del superbonus 110% ma
dell’ecobonus ordinario (art. 14 del D.L. n. 63/2013) con
riferimento alle unità immobiliari a destinazione diversa da quella
residenziale, oggetto di locazione sia ai soci che a terzi, nel
limite di spesa o di detrazione previsto per ciascuna tipologia di
intervento di efficienza energetica realizzato.
Source: lavoripubblici.it
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