Con il voto di fiducia da parte del Senato, è prevista tra oggi
e domani la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di
conversione del Decreto Legge n. 77/2021 (Semplificazioni-bis) che
renderà operative le ultime modifiche apportate all’art. 119 del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) con l’obiettivo di
semplificare l’accesso al superbonus 110%.
Semplificazioni-bis: in Gazzetta Ufficiale il testo
coordinato
Insieme alla Legge di conversione arriverà in Gazzetta Ufficiale
anche il testo coordinato del Decreto-Legge che contiene nella
Parte II, al Capo VII del Titolo I gli articoli 33 e 33-bis
rubricati, rispettivamente “Misure di semplificazione in materia di
incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana” e
“Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all’articolo 119
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Il testo definitivo dei citati articoli 33 e 3-bis coordinati
con la legge di conversione sono rilevabili:
- nel testo a fronte
predisposto dalla Camera dei Deputati e in cui nella colonna di
sinistra è riportato il testo originario del Decreto-Legge 31
maggio 2021, n. 77 e nella colonna di destra quello con le
modifiche introdotte da Camera; - nel testo del ddl n. 2332 predisposto e
approvato senza modifiche da parte del Senato.
Entriamo adesso nel dettaglio di tutte le modifiche apportate
alle detrazioni fiscali del 110%.
Semplificazioni-bis: l’articolo 33
Con l’articolo 33, rimaneggiato nel passaggio parlamentare,
vengono introdotte alcune modifiche al cosiddetto Superbonus 110%
e, nel dettaglio, con il comma 1, si introducono alcune modifiche
all’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020. Nello specifico:
- si ammettono al Superbonus 110%, gli interventi di eliminazione
delle barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di
persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che
siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di
miglioramento antisismico e che non siano già stati richiesti come
intervento trainato ai sensi del comma 2 dell’art. 119 (novella
operata al comma 4 dell’art.119); - si introduce per alcuni soggetti in possesso di specifici
requisiti un nuovo criterio per la determinazione del limite di
spesa ammesso al Superbonus per le singole unità
immobiliari. Si prevede che tale limite è moltiplicato per il
rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli
interventi di incremento dell’efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2,
3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie
media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal
Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo
120-sexiesdecies del D.Lgs. n. 385 del 1993. I requisiti
richiesti ai predetti soggetti sono i seguenti:- devono svolgere attività di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di
Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di
carica; - devono essere in possesso di immobili rientranti nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda
proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di
comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui
al presente articolo, a condizione che il contratto sia
regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di
entrata in vigore della presente disposizione;
- devono svolgere attività di prestazione di servizi
- si riscrive quindi il comma 13-ter come segue:
“Gli interventi di cui all’art. 119 del DL n. 34 del 2020,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i
prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione
straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del
titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile
oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La
presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato
legittimo. Per gli interventi predetti la decadenza del beneficio
fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo
periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma
14.”.
Durante l’esame parlamentare è stato introdotto il nuovo comma
13-quater che così recita: “Fermo restando quanto
previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione
circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento“.
Con il comma 2, si prevede che restano in ogni
caso fermi gli oneri di urbanizzazione, ove dovuti.
Il comma 3 rimodula la dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, incrementandolo di
3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro per l’anno
2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031
e 0,3 milioni di euro per l’anno 2032.
Con il comma 4 si disciplina la copertura degli
oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b).
Semplificazioni-bis: l’articolo 33-bis
L’articolo 33-bis, inserito nel corso della conversione
in legge modifica in più punti la disciplina del superbonus. Nello
specifico:
Lettera a): modificando il comma 3 del citato
articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020, specifica che gli interventi
di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non
concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza52 per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici e per quelli rientranti
nella disciplina del superbonus.
Lettera b): introduce il nuovo comma
5-bis in tema di decadenza delle agevolazioni in caso di
violazioni della disciplina in materia di superbonus. Nello
specifico stabilisce che le violazioni meramente formali che non
arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non
comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente
alla irregolarità od omissione rilevata. Inoltre si dispone che
qualora le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli siano
rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal
beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di
irregolarità od omissione.
Lettera c): introduce sia il comma
10-bis, con il quale si prevede che in caso di acquisto di
immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento
energetico rientranti nel Superbonus, il termine per stabilire la
residenza53 è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di
compravendita, (in luogo dei 18 mesi previgenti), sia il comma
10-ter il quale stabilisce che il sisma bonus si
applica all’acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi
di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus54 ed il
termine per alienare l’immobile è di 30 mesi dalla data di
conclusione dei lavori (al posto dei 18 mesi disposti dalla norma
precedente).
Lettera d): introduce il nuovo comma
13-quater con cui si prevede che in caso di opere già
classificate come attività di edilizia libera55, nella
comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) è richiesta la sola
descrizione dell’intervento; in caso di varianti in corso d’opera
queste vengono comunicate a fine lavori e costituiscono
integrazione della CILA presentata e non è richiesta, a conclusione
dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività.
Source: lavoripubblici.it
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