Il Senato ha dato il via libera alla legge di conversione del decreto n 77/2021, decreto Semplificazioni con 213 voti a favore, 33 contrari, sul testo composto da 121 articoli era stata posta la questione di fiducia.
Oggi 29 luglio 2021 per le ore 14 è convocato la Conferenza Unificata Stato regioni che, tra gli altri punti all’ordine del giorno, discuterà l’approvazione della nuova CILA-Comunicazione di inizio lavori valida ai fini del Superbonus 110% così come semplificata dalla recenti novità apportate nell’iter di approvazione del DL Semplificazioni.
In particolare al punto due dell’o.d.g. della convocazione della conferenza si legge quanto segue:
- Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
La CILA standard per ottenere il superbonus del 110%, alla quale hanno lavorato:
- gli uffici della Funzione pubblica,
- consultando Regioni, Anci e le amministrazioni interessate,
- e gli operatori che dovranno utilizzarlo quali imprese e professionisti delle professioni tecniche.
è un documento che sarà utilizzato da tutti i Comuni.
La bozza di modello consente già di capire i vari cambiamenti e una parte fondamentale è quella nella quale viene individuato l’immobile sul quale si interviene.
Ricordiamo che il nuovo articolo 13-ter stabilisce che gli interventi rientranti nella misura del Superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA.
Nella CILA standard saranno attestati:
- gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione
- ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
superando la verifica dello stato legittimo.
La Cila, presentata con questo nuovo schema, potrà anche costituire variante in corso d’opera alla Cila superbonus già presentata precedentemente, integrando i suoi contenuti, novità questa apportata proprio dalla legge di conversione del decreto Semplificazioni.
Finora la CILA non ammetteva cambiamenti e in caso di variazioni ai lavori intervenute in corso d’opera, si doveva presentare un altro documento annullando il precedente.
Infine il progettista, nella parte a lui dedicata nel modello standard CILA, attestando che le opere rientrano nel perimetro del 110%, potrà decidere di allegare un elaborato progettuale con schemi grafici o una descrizione sintetica degli interventi, tutto ciò a sua discrezione.
Per tutte le novità sul superbonus leggi Superbonus 110%: la conversione del DL semplificazioni prevede novità sul cappotto termico
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