Superbonus 110 per cento, i residenti all’estero possono fruire dell’agevolazione con cessione del credito o sconto in fattura. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 513 del 27 luglio 2021. L’agevolazione spetta per i lavori antisismici sull’edificio demolito e per quelli di riqualificazione energetica in relativi all’edificio ricostruito.
Superbonus 110 per cento, il residente all’estero può beneficiare dell’agevolazione attraverso le modalità di fruizione indiretta.
A ribadirlo è la risposta all’interpello numero 513 del 27 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente può sfruttare le opzioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, il superbonus spetta per i lavori antisismici realizzati sull’edificio demolito e per quelli di riqualificazione energetica in relazione alle spese sostenute per l’edificio ricostruito.
Superbonus 110 per cento, cessione del credito o sconto in fattura per il residente all’estero
Il superbonus 110 per cento è al centro di diversi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, in particolare quelli della risposta all’interpello numero 513 del 27 luglio 2021.
- Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello numero 513 del 27 luglio 2021
- Superbonus – Interventi antisismici e di riqualificazione energetica realizzati mediante demolizione e ricostruzione di un immobile con aumento della volumetria – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Il documento di prassi prende spunto, come di consueto, dal quesito posto dall’istante.
Il contribuente è residente all’estero ed intende effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione di un immobile, con ampliamento dello stesso.
L’immobile è di proprietà sua e di sua moglie ed una volta concluso l’intervento verranno realizzate due unità abitative, migliorate sia dal punto di vista energetico sia dal punto di vista sismico.
In sostanza, l’instante intende sapere quali sono le modalità di fruizione a disposizione per poter beneficiare dell’agevolazione e i limiti di spesa di ciascun intervento.
L’Agenzia delle Entrate, prima di ribadire la linea tracciata da precedenti chiarimenti su situazioni assimilabili a quella dell’istante, riepiloga i principali riferimenti normativi e di prassi in materia.
Dal momento che il contribuente non è fiscalmente residente in Italia ma è proprietario dell’immobile in questione, potrà beneficiare del superbonus 110 per cento scegliendo le modalità di fruizione indicate dall’articolo 121 del decreto Rilancio, ovvero la cessione del credito o lo sconto in fattura.
La conferma dell’Amministrazione finanziaria ribadisce che possono beneficiare dell’agevolazione:
“le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.”
Non incide, dunque, la residenza ma la realizzazione di interventi compresi nell’agevolazione e il possesso di redditi imponibili.
Nel caso specifico il soggetto è titolare di reddito fondiario e potrà quindi avere accesso all’agevolazione fruendone con modalità indiretta.
A ribadirlo è lo stesso documento di prassi che chiarisce quanto segue:
“In mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, l’Istante potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.”
Superbonus 110 per cento, le differenze tra interventi antisismici e di riqualificazione energetica
L’Amministrazione finanziaria fornisce anche chiarimenti specifici sugli interventi agevolabili, nel caso prospettato di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’edificio.
Il superbonus 110 per cento spetta sia per gli interventi antisismici, sia per quelli di riqualificazione energetica, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.
In merito l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto espresso di seguito:
“In particolare, l’Istante può accedere al Superbonus con riferimento alle spese per interventi antisismici realizzati sull’edificio unifamiliare demolito, mentre per gli interventi di riqualificazione energetica potrà accedere all’agevolazione solo in relazione alle spese sostenute per l’edificio risultante dalla ricostruzione dell’edificio demolito (unità A), escluse quelle sostenute per la parte eccedente il volume ante operam.”
Da un lato, quindi, devono essere conteggiati gli importi relativi agli interventi realizzati sull’edificio demolito mentre dall’altro si devono calcolare le spese sostenute per il nuovo edificio.
Nel secondo caso sono escluse le spese relative alla parte che eccede il volume dell’edificio precedente ai lavori.
Infine, per quanto riguarda i limiti di spesa relativi agli interventi da realizzare, devono essere tenuti in considerazioni quelli di seguito elencati:
- 96 mila euro per i lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico (articolo 16, comma 1-bis, Dl n. 63/2013);
- 30 mila euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (articolo 119, comma 1, lettera c) del decreto Rilancio);
- 4.545 euro per la sostituzione di finestre comprensive di infissi (articolo 1, comma 345, legge n. 296/2006);
- 48 mila euro per l’installazione di pannelli fotovoltaici o di sistemi di accumulo (articolo 119, commi 5 e 6, Dl Rilancio).
Source: informazionefiscale.it
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.