

In base a quanto stabilisce il comma 1-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio ” Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.” Nel caso di immobili in condominio, in sostanza non è sufficiente il solo acesso autonomo per poter considerare il proprio appartamento come indipendente.
Source: repubblica.it
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