Siamo ormai arrivati alle battute finali del percorso di
conversione in legge del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto
Semplificazioni-bis) che, tra le altre cose, ha modificato alcune
delle disposizioni previste per le detrazioni fiscali del 110%
(superbonus).
Superbonus 110%: cosa prevede il Semplificazioni-bis
Tra le modifiche più rilevanti che erano state apportate
all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) da
Decreto Semplificazioni-bis avevamo già segnalato:
- gli interventi per l’eliminazione delle barriere
architettoniche trainati anche da quelli di sismabonus 110%; - l’inserimento del comma 10-bis che prevede un calcolo speciale
dei limiti di spesa previsti per gli interventi sulle unità
immobiliari e realizzati dai beneficiari di cui al comma 9, lettera
d-bis) (organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale); - la modifica dell’art. 119, comma 13-ter prevedendo un regime
speciale per gli interventi di superbonus 110% senza demolizione e
ricostruzione dell’edificio.
Superbonus 110%: le modifiche in legge di conversione
Dopo una discussione di alcune settimane, arriva finalmente il
testo a fronte del Decreto Legge n. 77/2020 comprendente le
modificazioni apportate dalle Commissioni, che conferma molte
disposizioni e ne applica alcune nuove volte alla semplificazione
del processo di accesso al superbonus 110%.
“Siamo riusciti a inserire nel decreto Semplificazioni un
primo importante pacchetto di facilitazioni e
sburocratizzazione – afferma il deputato Riccardo
Fraccaro – per consentire a più cittadini di ricorrere
alla nostra maxi agevolazione e per semplificare anche il lavoro di
tecnici e imprese“.
Il deputato sintetizza le principali modifiche che saranno
ufficiali dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge
di conversione del Decreto Semplificazioni-bis:
- chiarimenti sulla necessità della Comunicazioni Inizio Lavori
Asseverata (CILA) per l’inizio lavoro o sulla non necessità della
dichiarazione di uniformità urbanistica sia per l’efficientamento
energetico sia per il sismabonus; - deroga alla normativa sulle distanze minime con edifici di
altre proprietà, non facendovi rientrare lo spazio occupato dal
cappotto termico e dal cordolo antisismico; - intervento sulle eventuali irregolarità emerse dai controlli ex
post: le violazioni formali non inficiano tutto il Superbonus ma
pesano limitatamente all’irregolarità riscontrata e nel caso di
violazioni decade il beneficio solo sulla parte contestata e non
sul complesso dell’agevolazione; - proroga dei termini per il cambio di residenza per i cittadini
che acquistano un’abitazione sulla quale sono in programma lavori
agevolati con il Superbonus: per consentire tempi più congrui ai
lavori, il cambio di residenza può avvenire entro 30 mesi anziché i
18 precedentemente fissati; - Superbonus 110% anche a quegli edifici in zone sismiche 1, 2 e
3 oggetto di demolizione e ricostruzione e poi rivendute entro 18
mesi dalle imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare; - semplificazione sullo stato legittimo fatta nel decreto
Semplificazioni estesa anche alle parti strutturali e ai
prospetti; - gli interventi in edilizia libera, come ad esempio
installazione di caldaia e finestre, tornano ad essere tali purché
nella CILA ci sia una semplice descrizione dell’intervento.
“Questi primi importanti risultati – afferma Fraccaro –
realizzati grazie al costante ascolto degli addetti ai lavori,
consentiranno al Superbonus di funzionare meglio, ma noi
continueremo a lavorare per potenziare il quadro semplificativo e
di armonizzazione complessiva, oltre che per estendere la durata
almeno a fine 2023 e l’applicabilità ad altre tipologie di
edifici“.
Le modifiche più importanti
Entriamo adesso nel dettaglio della modifica più importante che
riguarda l’art. 33 del Decreto Semplificazioni-bis: il comma
13-ter, art. 119 del Decreto Rilancio.
Con una piccola modifica (ma molto importante) viene stabilito
che gli interventi di superbonus anche qualora riguardino
le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con
esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione
degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono
realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA).
Viene poi inserito il nuovo articolo 33-bis (Ulteriori misure in
materia di incentivi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34) che prevede altre importanti modifiche.
Cappotto termico e distanze legali
Al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli
interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo
sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza,
in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del
codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente
articolo“.
Anche questa è una piccola modifica che semplificherà parecchio
l’approvazione degli interventi che prevedono l’isolamento
termico a cappotto.
Violazioni formali
Dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Le
violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio
all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza
delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od
omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano
rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal
beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di
irregolarità od omissione“.
Chiarito, dunque, un aspetto fondamentale che riguarda la
decadenza delle agevolazioni nel caso di irregolarità od
omissioni.
Superbonus e cambio di residenza
Dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
“10-bis. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno
o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine
per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota
II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipula dell’atto di
compravendita“.
“10-ter. Al comma 1-septies, primo periodo, dell’articolo 16
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: “entro
diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta
mesi”“.
Interventi di edilizia libera
Dopo il comma 13-quater, introdotto dall’articolo 33, è inserito
il seguente:
“13-quinquies. In caso di opere già classificate come
attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è
richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti
in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e
costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta,
alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio
attività di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380“.
Anche questa è una modifica molto importante che semplificherà
la vita dei tecnici e dei contribuenti.
Come detto, si tratta ancora di una bozza e la legge di
conversione sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro il 30
luglio 2021. Vi terremo costantemente aggiornati.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.