Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieSisma BonusSuperbonus 110% e modifica dimensioni infissi: AdE vs Enea – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi: AdE vs Enea – Lavori Pubblici

Una delle problematiche principali relative alla fruizione delle
detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal Decreto
Rilancio riguarda le diverse interpretazioni da parte di Enti e
organi ufficiali.

Superbonus 110%: i problemi applicativi

Che non esista la normativa tecnica “perfetta” è cosa nota a
tutti. Ma che due organi ufficiali la interpretino in maniera
completamente diversa è un fatto assai grave che dimostra, ancora
una volta, l’assenza di una regia centrale che possa coordinarne i
vari aspetti.

Caso tipico è la detrazione fiscale messa a punto dall’art. 119
del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Una agevolazione
che ha stentato a decollare nel primo suo primo anno a causa delle
incertezze e dei dubbi applicativi che hanno generato oltre 6.000
risposte da parte dell’Agenzia delle Entrate, chiarimenti da parte
dell’Enea, della Commissione per il monitoraggio del Sismabonus e
del Governo stesso.

Ognuno con le sue interpretazioni fiscali e tecniche senza che
una tavolo comune su cui confrontarsi.

Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi: cosa dice
AdE

Come nella modifica dimensionale degli infissi cui recentemente
l’Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n. 524 del 30 luglio
2021
accolta dai più sbadati come la panacea di tutti i mali.
La risposta che finalmente chiariva come comportarsi con gli
infissi nel caso di superbonus.

AdE ha risposto all’interpello ammettendo di aver chiesto lumi
al Ministero dello Sviluppo Economico. La risposta: nel caso di
intervento che non prevede demolizione e ricostruzione, la
sostituzione degli infissi può essere trainata nel superbonus anche
nel caso di spostamento e variazione dimensionale. Ma attenzione
perché esiste una condizione da rispettare: la superficie “totale”
degli infissi nella situazione post intervento deve essere minore o
uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio
energetico.

Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi: cosa ha detto
Enea

Sull’argomento, però, si era già espressa l’Enea non molto tempo
fa. Attraverso il suo assistente virtuale, Virgilio, a chi chiede lumi
sull’intervento trainato di sostituzione degli infissi, Enea
precisa che deve rispettare gli stessi requisiti previsti dalla
norma che ha previsto l’ecobonus. E la risposta è
chiara e non lasca margini di interpretazioni “l’intervento
deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o
di loro parti e non come nuova installazione. Quindi, gli infissi
connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle
aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o
finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di
interventi di demolizione e ricostruzione. Non necessariamente deve
sostituire tutte le finestre
”.

Concetto ribadito da Enea nel corso dell’audizione del
28/04/2021 in Commissione Attività Produttive alla Camera. Durante
l’audizione Enea ha, infatti, confermato il riconoscimento del
superbonus 110% per la sostituzione degli infissi solo se mantenute
forma e dimensioni, con eventuali modifiche dovute alle tolleranze
di cantiere (2%, art. 34-bis del DPR n. 380/2001).

Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi: chi ha
ragione?

A questo punto la domanda è molto semplice: a chi deve dar retta
un tecnico? ad AdE che consente la modifica dimensionale a patto
che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post
intervento sia minore o uguale di quella ex ante? Oppure ad Enea
che non ammette alcuna modifica dimensionale oltre a quella di
cantiere?

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

Rate This Article:
No comments

leave a comment