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Aggiornamento guida Bonus Facciate: pubblicata la nuova versione luglio 2021 – Ediltecnico.it – il quotidiano online per professionisti tecnici

Aggiornamento guida bonus facciate luglio 2021

L’Agenzia delle Entrate pubblica un nuovo aggiornamento della Guida “Bonus Facciate”.

Il documento, datato luglio 2021, raccoglie al suo interno chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione, spiegando nel dettaglio a chi spetta, come si utilizza, quali sono le alternative alla detrazione, ovvero sconto in fattura o cessione del credito e cumulabilità con altre agevolazioni.

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Non solo, all’interno della guida bonus facciate si trovano indicazioni su quali sono gli interventi agevolabili, modalità di pagamento e altri adempimenti oltre alla normativa e prassi.

La nuova versione segue la precedente datata Febbraio 2020. Vediamo nel dettaglio cosa contiene l’aggiornamento della Guida Bonus Facciate 2021 per quanto riguarda sconto in fattura o cessione del credito e cumulabilità con altre agevolazioni, aspetti maggiormente approfonditi nella nuova versione rispetto alla precedente, datata febbraio 2020.

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Aggiornamento guida Bonus Facciate: sconto in fattura e cessione credito

Nella nuova versione viene introdotto un paragrafo che spiega meglio gli aspetti dello sconto in fattura e della cessione del credito. Chi ha diritto a usufruire del “bonus facciate” può optare per due scelte alternative all’utilizzo diretto della detrazione:

  • un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al
    fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto sconto in fattura);
  • la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

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La possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta.

La scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicata
all’Agenzia delle entrate. La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

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Sconto in fattura

Per quanto riguarda lo sconto in fattura, si tratta di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato.

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È pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto.

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Lo sconto in fattura può essere anche di importo inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale. Il fornitore, a sua volta, recupera il contributo anticipato come credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, e lo può cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

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Cessione credito

Chi usufruisce del “bonus facciate” ha anche la possibilità di cedere direttamente il credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, che hanno la facoltà di effettuare successive cessioni.

La cessione può essere disposta in favore di:

  • fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • istituti di credito e intermediari finanziari.

Se più soggetti sostengono spese per interventi realizzati sullo stesso immobile di cui sono possessori, ciascuno può decidere se usufruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri.

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Per esempio, nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici non è necessario che tutto il condominio scelga lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante: alcuni condòmini possono scegliere di beneficiare della detrazione e altri dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata, alternativamente:

  • sulla base della spesa approvata dalla delibera dell’assemblea per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile;
  • sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

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Aggiornamento guida Bonus Facciate: cumulabilità con altre detrazioni

Gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono rientrare anche tra quelli di
riqualificazione energetica riguardanti l’involucro (già agevolabili secondo le
disposizioni contenute nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) o tra quelli di
recupero del patrimonio edilizio (richiamati all’articolo 16 dello stesso decreto).

In considerazione della possibile sovrapposizione, il contribuente può avvalersi, per le stesse spese, di una sola detrazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti per l’agevolazione scelta.

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Nel caso in cui si effettuino interventi riconducibili a differenti fattispecie agevolabili
(per esempio, si realizzino nell’ambito dell’isolamento termico dell’involucro dell’intero edificio sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna), ammessi al “bonus facciate”, sia interventi di isolamento della restante parte dell’involucro, ammessi al cosiddetto “ecobonus”, il contribuente potrà usufruire di entrambe le agevolazioni a condizione che:

  • siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi;
  • siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna
    detrazione.

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Infine, il “bonus facciate” non è cumulabile con la detrazione spettante ai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico (prevista nell’articolo 15, comma 1, lett. g del Tuir).

> Scarica il pdf della Guida Bonus Facciate luglio 2021 < 

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Foto:iStock.com/spooh

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