La grande novità nel novero delle detrazioni fiscali per lavori in casa è il Superbonus, l’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi come quelli di isolamento termico sugli involucri, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni o sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e interventi antisismici.
Superbonus e incapienza: le domande più frequenti
La detrazione si indica nella dichiarazione dei redditi ed è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, “entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi” come scrive l’Agenzia delle Entrate. Cosa significano limiti di capienza? Chi non paga tasse perché ha redditi bassi come può fruire della detrazione? E un pensionato con assegno minimo? E un dipendente che ha già fruito degli altri bonus casa?
Per rispondere a questi dubbi facciamo il punto con un esperto, la dottoressa Francesca Prestinaci dello studio commercialista FE, a cui rivolgiamo alcune domande.
- Possiamo entrare nel merito e fare degli esempi teorici di cosa si intenda con limiti di capienza?
Con limiti di capienza intendiamo il limite massimo entro il quale la detrazione del 110% può essere applicata per ottenere il rimborso delle imposte pagate oppure, a seconda della situazione individuale del contribuente, le imposte da pagare al netto della detrazione stessa.
In linea generale la detrazione in questione non può superare l’imposta che il contribuente ha già versato o che dovrà versare per effetto della dichiarazione dei redditi.
L’esempio seguente prende in considerazione un contribuente lavoratore subordinato che ha già versato le proprie imposte alla fonte (cioè trattenute dal datore di lavoro in busta paga) e vuole determinare quanto potrà ottenere a titolo di rimborso per l’investimento che dovrà effettuare fruendo del superbonus al 110%.
Il Sig. Rossi è dipendente della Ditta ALFA. Ottiene da un’impresa edile un preventivo per realizzare il cappotto termico in € 30.000,00. Volendo fruire del superbonus al 110%, il beneficio è pari ad € 33.000 (il 110% di 30mila euro). Quando il Sig. Rossi predispone la propria dichiarazione dei redditi, rileva che ha già versato € 6.300,00 di imposte mediante le ritenute effettuate dal proprio sostituto d’imposta in busta paga (Ditta ALFA).
Sapendo che il beneficio della detrazione si calcola in 5 quote annuali costanti (4 quote se l’intervento viene sostenuto nel 2022), il Sig. Rossi calcola la seguente detrazione: importo totale beneficio : 5 rate annuali = quota di detrazione annuale da scaricare, ossi 33.000,00 : 5 = 6.600,00 euro. Il Sig. Rossi ha determinato così che potrà utilizzare € 6.600,00 all’anno (per 5 anni) a detrazione di quanto già pagato annualmente di imposte.
Nell’anno preso in considerazione, le imposte che il Sig. Rossi ha già versato (in quanto trattenute e versate dalla Ditta ALFA) ammontano ad € 6.300,00.
A questo punto l’importo di € 6.600,00 di beneficio si deve ridurre ad € 6.300,00 in quanto la norma prevede che la detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta versata o da versare. La somma di € 300,00 (la differenza tra 6.600,00 e 6.300,00) rappresenta così l’incapienza del Sig. Rossi. In conclusione il Sig. Rossi, essendo incapiente per l’importo di € 300,00, beneficerà della detrazione di € 6.300,00 che potrà chiedere a rimborso sul proprio modello UNICO o 730 oppure utilizzare in compensazione per pagare altre imposte. L’importo dell’incapienza di € 300,00 invece non potrà più essere recuperato negli anni successivi.
Occorre sottolineare che tale calcolo deve essere effettuato per tutte le annualità interessate dal bonus in quanto l’importo dell’incapienza (essendo direttamente proporzionale alle imposte già trattenute e versate dal sostituto d’imposta) potrebbe variare o addirittura non sussistere affatto.
- Chi ha reddito basso e come tale non paga tasse può sfruttare comunque il superbonus al 110%?
Sì. Chi ha reddito basso e non paga imposte può usufruire del superbonus al 110% esclusivamente mediante la cessione del credito a terzi (altri contribuenti, Banche, Posta, ecc.) compresa l’impresa di costruzioni che eseguirà i lavori la quale lo trasformerà in sconto in fattura fino al limite dell’importo dei lavori stessi. Se il Sig. Rossi dell’esempio precedente fosse titolare di reddito basso e non avesse imposta da versare, potrebbe usufruire del superbonus cedendo il suo beneficio all’impresa costruttrice; in questo caso l’importo del superbonus ammonterebbe al 100% dell’importo dei lavori. L’importo di € 33.000,00 di superbonus spettante al Sig. Rossi, con questo meccanismo, si ridurrebbe ad € 30.000,00 che coincide con l’importo dei lavori stessi.
In sintesi, l’impresa costruttrice realizzerà i lavori al Sig. Rossi per l’importo di € 30.000,00; il Sig. Rossi a sua volta cederà il proprio beneficio di pari importo alla ditta ottenendo così uno sconto in fattura e la realizzazione dei lavori “gratuitamente”.
- Un pensionato con la pensione minima, proprietario di un immobile che volesse riqualificarlo, potrebbe avere il superbonus al 110%?
Si. Dal punto di vista soggettivo non vi sono preclusioni quindi il beneficio è riconosciuto anche ai pensionati titolari di pensione minima. Anche in questo caso, non avendo reddito alto e non versando imposta, il meccanismo di utilizzo rimane quello della cessione del credito.
- Un dipendente che ha già ristrutturato casa e beneficia delle dieci rate per bonus ristrutturazione, bonus mobili, ecobonus, potrà detrarre anche il superbonus? Possiamo fare un esempio?
Sì. Il superbonus al 110% è cumulabile con le altre agevolazioni. Rimane comunque da verificare sia la capienza, per come spiegato nell’esempio del Sig. Rossi, sia l’importo della detrazione che sarà al netto delle precedenti già applicate per i lavori eseguiti negli anni passati. In questo caso, bisognerà valutare la convenienza o meno di cedere il credito.
Fonti / Bibliografia
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