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Il nuovo modello Cila è valido anche per il bonus facciate? – idealista.it/news

Dal 5 agosto è stato dato il via libera al nuovo modello Cila per il superbonus 110. In molti, però, si chiedono se è valido anche per altri tipi di interventi come quelli previsti dal bonus facciate. Scopriamolo insieme.

Nel dettaglio, per iniziare i lavori relativi al superbonus 110 per cento ora basta la Cila, in cui vengono indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile. Per gli edifici costruiti prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione.

Per i lavori del superbonus 110, quindi, non serve più lo stato legittimo, basta la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare. La procedura semplificata si applica quindi anche per gli interventi coperti da Sismabonus 110; Ecobonus 110 – Trainanti; Ecobonus 110 – Trainati soltanto da Ecobonus; Opere trainabili da Sismabonus 110 sia Ecobonus 110.

Il nuovo modello Cila, però, non si applica per i lavori coperti da bonus Ristrutturazioni 50%, Ecobonus 65%, Sismabonus ordinario e Bonus Facciate.

Anche per gli interventi riguardanti il bonus facciate, pertanto, serve lo stato legittimo (a meno che non si rientri nell’edilizia libera) oltre a comunicazione inizio lavori asseverata (Cila ordinaria), segnalazione certificata inizio lavori (Scia), permesso di costruire (PdC) o la Scia alternativa al permesso di costruire (Super-SCIA), ove previsto.

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