Il bonus facciate del 90% spetta anche per i lavori effettuati sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso. Quanto, invece, all’installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete, in corrispondenza degli stessi balconi, l’agevolazione spetta solo in presenza di motivi “tecnici”, da verificare nel caso concreto.
In sintesi, sono queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 482 del 15 luglio 2021.
Bonus facciate per i balconi: la riposta n° 482 del 15 luglio 2021
La risposta n°482 del 15 luglio 2021 prende spunto da apposita istanza di interpello.
Nello specifico, una SNC proprietaria di un hotel, intende effettuare dei lavori potenzialmente rientranti nel c.d. bonus facciate.
I lavori consistono nel restauro dei parapetti dei balconi che attualmente sono costituiti da ringhiere metalliche e parti in vetro. Inoltre, nei lavori è compresa:
- l’illuminazione dei balconi con corpi illuminanti da posizionare a soffitto o a parete, nonchè
- al fine di migliorare l’estetica del fabbricato, la modifica dei parapetti, aumentando la superficie delle porzioni vetrata, a discapito della parte metallica.
In alternativa e a discrezione della stessa Società, si modificherà il disegno della ringhiera metallica, sostituendo in ogni caso il vetro, oramai obsoleto, con nuovi elementi, dello stesso materiale, ma con migliori caratteristiche in termini di sicurezza.
L’installazione dell’illuminazione è finalizzata a rendere gradevole la vista e dare risalto all’architettura dell’edificio anche nelle ore notturne.
Da qui, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se i suddetti lavori rientrano nel bonus facciate, ex articolo 1, commi da 219 a 224, legge di bilancio 2020, come modificato dall’articolo 1, comma 59, legge di bilancio 2021.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ritiene che fermi gli altri requisiti richiesti per l’agevolazione, il “bonus facciate” spetta per le spese sostenute per l’intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso (cfr. risposta n. 289/2020 e circolare n. 2/2020).
Circa gli interventi di illuminazione dei balconi, nel presupposto che si tratti di opere accessorie e di completamento dell’intervento sulle facciate esterne nel suo insieme i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso (cfr. risposta n. 520/2020), secondo l’Agenzia il “bonus facciate” spetta nel caso in cui tali interventi si rendono necessari per motivi “tecnici”.
Aspetto desumibile, tra l’altro, dai documenti di progetto degli interventi nel loro complesso.
Anche per i suddetti interventi è ammessa l’opzione per lo sconto o la cessione della detrazione, ex art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.
Il bonus facciate: indicazioni generali
Il bonus facciate è un’agevolazione che consiste in una detrazione Irpef delle spese sostenute per lavori su pareti esterne dell’edificio. Grazie al bonus è possibile scaricare dalle “tasse” il 90% del totale della spesa sostenuta.
Con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione alla disciplina in commento.
Rientrano tra gli interventi agevolabili, quelli di:
- pulitura e tinteggiatura esterna delle pareti;
- su balconi, ornamenti e fregi, anche di sola pulitura o tinteggiatura;
- sulle strutture opache della facciata con miglioramenti dal punto di vista termico o che interessano il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva.
In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate sulla guida Bonus facciate, sono esempi di opere agevolabili:
- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie
- il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
- i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Sono escluse le spese: effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico; sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
Infatti, il bonus non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Per quali immobili spetta il bonus facciate?
Gli edifici per i quali si intende beneficiare del bonus facciate, devono essere situati: in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Ad ogni modo, è necessario individuare correttamente la zona A e la zona B.
La zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
La zona B invece include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.
In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc.
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