

Sì al superbonus anche per gli interventi di riparazione o locali. È quanto emerge dalla risposta a interpello n.560/21 con cui l’Agenzia delle entrate nella giornata di ieri ha raccolto le indicazioni contenute in due recenti pareri in materia emessi dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del dm 28/02/2017, operante presso il ministero delle infrastrutture.
Il chiarimento era stato richiesto dal proprietario di una villetta a schiera inserita in zona sismica 3, per la quale si erano resi necessari una serie di interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dell’abitazione, definiti «di riparazione o locale» dalle norme tecniche per le costruzioni approvate con dm 17 gennaio 2018. Il quesito era stato presentato per accertarsi che le potenziali misure di riparazione potessero rientrare tra gli interventi coperti delle agevolazioni del 110%, o quantomeno tra quelli previsti per usufruire del sismabonus.
Per quanto riguarda il superbonus di cui all’art.119 del decreto Rilancio, esso, ricorda l’Agenzia, disciplina la detrazione al 110% per interventi specifici «finalizzati all’efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici». Materia coperta peraltro anche dal sismabonus/ecobonus, ricomprendenti le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli antisismici o di recupero del patrimonio edilizio. Ciò significa dunque che la detrazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico prevista dal sismabonus può essere elevata fino al 110 per cento grazie al superbonus. Interventi, questi, «per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici» regolamentati tra le altre cose anche dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Sottolineando «l’evoluzione normativa del settore delle costruzioni», la risposta all’interpello delle Entrate accoglie le precisazioni contemplate in due recenti pareri della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del dm 28/02/2017 (decreto ministeriale con cui sono stati modificati alcuni dei profili del sismabonus). Ad aprile 2021, infatti, la Commissione aveva chiarito nel parere protocollo n.3600 come i cosiddetti «interventi di riparazione o locali» potessero rientrare a pieno titolo tra quelli con detrazione disciplinati dal Tuir e, pertanto, che fossero conformi a rientrare nel superbonus. Posizione, poi, ampliata con un richiamo lo scorso luglio con parere protocollo n.7035 in cui si è stato precisato ulteriormente che gli stessi «interventi di riparazione o locali» sono equivalenti alle operazioni che favoriscono lo sviluppo della duttilità della struttura abitativa, tramite ad esempio il rafforzamento dei muri, le catene tiranti o la cerchiatura di travi e colonne.
In conclusione, anche per le Entrate questa tipologia di interventi è agevolabile al 110%, detrazione tuttavia fruibile solo a seguito di una valutazione tecnica sulla possibilità di effettuare gli stessi, non di competenza dell’Agenzia. Nel caso di specie, dunque, il richiedente dovrà disporre di una documentazione che attesti che i lavori per l’adozione delle misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica siano «interventi di riparazione o locali» per potere godere del superbonus.
Source: italiaoggi.it
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