Anche l’Agenzia delle Entrate affronta, alla luce delle Norme tecniche delle costruzioni (Ntc) del 2018, la questione degli interventi cosiddetti di «riparazione o locali» praticati sulla singola unità a schiera inserita in un aggregato, affermando che tali interventi sono ammessi alle detrazioni del sismabonus e del superbonus. Ma, per fruire delle detrazioni, il professionista abilitato deve attestare che gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica siano appunto «di riparazione o locali».
La conferma arriva con una risposta ad un’istanza di interpello (la numero 560 del 2021) di un contribuente interessato a beneficiare della maxi-detrazione o del sismabonus per interventi finalizzati «all’eliminazione delle situazioni critiche di lesione e al ripristino delle condizioni di sicurezza statica» della propria unità immobiliare, inserita in un complesso a schiera. Secondo il contribuente, i lavori rientrerebbero nella classificazione di interventi di riparazione o locali così come definiti dalle Ntc.
Nel dare la risposta, l’Agenzia delle Entrate richiama due pareri espressi dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del decreto Mit (n. 58 del 2017) e delle linee guida per la classificazione del rischio sismico nelle costruzioni. Gli importanti pareri della Commissione, ampiamente illustrati su questo sito in due precedenti articoli (si veda il riquadro in basso), ora, con la risposta all’interpello, ottengono un’ulteriore conferma dall’amministrazione finanziaria.
Per approfondire
• Super-sismabonus nei centri storici: il «progetto unitario» non deve per forza riguardare l’intero aggregato
• Superbonus: ammessi interventi di riparazione o locali anche senza “salto” di classe
In sintesi, la commissione consultiva aveva affermato che sono ammessi al sismabonus e alla detrazione maggiorata al 110 per cento anche gli interventi di «riparazione o locali» (così come definiti dalla Ntc), praticati su singoli elementi strutturali per risolvere puntuali criticità, purché siano finalizzati alla riduzione delle condizioni di rischio e non peggiorino le condizioni di sicurezza preesistenti.
Poi entrando nello specifico delle unità inserite in complessi a schiera, la Commissione, qualche mese più tardi, aveva affermato che è possibile beneficiare del sismabonus o della detrazione al 110 per cento anche se il «progetto unitario», cui fa riferimento la normativa (art. 16-bis del Tuir), prende in considerazione la singola unità strutturale e non necessariamente l’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici. Ciò vale anche se il progetto prevede esclusivamente «interventi locali» così come definiti dalle Ntc.
Ora, aggiungono alle Entrate, solo qualora il competente professionista abilitato attesti che gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica siano «di riparazione o locali», come definiti al punto 8.4.1 Ntc 2018, allora il contribuente potrà fruire, nel rispetto di tutti gli adempimenti, requisiti e condizioni previsti dalla legge, del Superbonus.
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