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Superbonus rafforzato e contributo per la ricostruzione post sisma: nuova risposta del Fisco – CASA&CLIMA.com

Il Superbonus rafforzato non è fruibile se per l’edificio sito nel Comune colpito dagli eventi sismici in cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza era già stato corrisposto il contributo per la ricostruzione Mude – modello unico digitale per l’edilizia, erogato dalla regione Emilia Romagna per mettere in sicurezza statica l’edificio. Questa, in sintesi, la conclusione della risposta dell’Agenzia delle entrate n. 563 del 26 agosto 2021.

agenzia delle entrate

L’istante, proprietario di una villetta sita in un Comune dove è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici, chiede se può fruire dell’aumento del 50% del massimale, come previsto dalla legge di bilancio 2021 per le spese eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione, anche se il precedente proprietario ha già beneficiato di un contributo (Mude – modello unico digitale per l’edilizia) erogato dalla regione Emilia Romagna per mettere in sicurezza statica l’edificio.

L’Agenzia ricorda che il 4-quater dell’articolo 119 del Dl “Rilancio”, (introdotto dall’articolo 1, comma 66, lettera h), della legge di bilancio 2021), stabilisce che “Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”. La norma, come chiarito anche dalla risoluzione n. 28/2021, in origine limitata ai soli Comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma 2009, è stata estesa a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. In tal caso, però, evidenzia l’Agenzia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione.

Nel caso in esame, il contributo per la ricostruzione (Mude Emilia Romagna) è già stato ricevuto dal proprietario precedente e, pertanto, l’istante non può fruire del Superbonus rafforzato previsto dal comma 4-quater, considerato che tale agevolazione in quanto alternativa al contributo, presuppone il diritto e la successiva rinuncia formale allo stesso.

Il testo della risposta è disponibile in allegato.

Leggi anche: “Superbonus anche per gli interventi di riparazione o locali

Source: casaeclima.com

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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