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Superbonus 110%: la necessità dell’impianto di riscaldamento – Lavori Pubblici

L’art. 119 del Decreto Legge n.
34/2020
(Decreto Rilancio) nel definire
gli interventi trainanti che accedono alle
detrazioni fiscali del 110% (superbonus) ha
distinto due diverse tipologie: gli interventi di
riqualificazione energetica (che accedono alla
detrazione di cui all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013,
ecobonus) e quelli di riduzione del
rischio sismico
(commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo
16 del Decreto-Legge n. 63/2013, sismabonus).

Indice degli argomenti

Superbonus 110%: le differenze tra ecobonus e sismabonus

Il Decreto Rilancio, quindi, eleva al 110% delle detrazioni
fiscali già esistenti, prevedendo alcuni specifici requisiti,
adempimenti e un orizzonte temporale diverso. In tutti i casi, le
detrazioni possono essere fruite su immobile a destinazione
abitativa (o che lo diventeranno), anche in caso di demolizione e
ricostruzione.

La differenza principale tra le due agevolazioni è che nel caso
di ampliamento volumetrico la detrazione sugli interventi di
riduzione del rischio sismico (sismabonus) può essere applicata sia
alla parte esistente che a quella ampliata (nuova costruzione),
mentre per gli interventi di riqualificazione energetica si dovrà
mantenere una contabilità separata perché la relativa detrazione
può essere fruita solo per la parte esistente (ad
esclusione del fotovoltaico
).

Superbonus 110%: nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate

Adempimenti a parte, esiste un’altra sostanziale differenza per
la fruizione delle due detrazioni fiscali. Differenza contenuta
nella normativa di rango primario e che è stata ribadita più volte
dall’Agenzia delle Entrate. Per ultimo con la
risposta n.
557 del 25 agosto 2021
ad oggetto “Superbonus –
Inammissibilità della detrazione per l’efficientamento energetico
dell’immobile sprovvisto di riscaldamento – Articolo 119 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
“.

Nel caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate viene sottoposta
una situazione così riassumibile:

  • immobile di categoria catastale C/2 che al termine dei lavori
    sarà portato categoria catastale abitabile;
  • interventi di riduzione del rischio sismico e di isolamento
    termico a cappotto;
  • immobile privo di impianto di climatizzazione;
  • immobile situato in una zona soggetta a vincolo paesaggistico,
    ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. n.
    42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Ecobonus e Sismabonus: l’impianto di riscaldamento

Dopo aver riepilogato la normativa di riferimento che ha
previsto nel nostro ordinamento la detrazione fiscale del 110%
(superbonus), l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che con
l’articolo 119 del Decreto Rilancio si sono elevate al 110% le
agevolazioni:

  • di cui all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013,
    ecobonus;
  • per gli interventi di cui commi da 1-bis a 1-septies
    dell’articolo 16 del Decreto-Legge n. 63/2013 (
    sismabonus).

Ma, mentre per la fruizione del Sismabonus (potenziato o super)
non rileva la pre-esistenza di un impianto di riscaldamento, per
l’Ecobonus (ordinario o super) è fondamentale (anche se non
funzionante).

Inoltre, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di
impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche
previste dal d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e che tale impianto è
situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di
riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta
agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere
determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono
essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti
in cui si realizza l’intervento agevolabile.

Gli edifici sprovvisti di copertura e/o muri perimetrali

L’articolo 1, comma 66, lettera c) della Legge n. 178/2020
(Legge di bilancio 2021) ha inserito nell’articolo 119 del decreto
Rilancio, il comma 1-quater ai sensi del quale sono compresi fra
gli edifici che accedono al Superbonus “anche gli edifici privi
di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di
copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al
termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di
cui alla lettera a) del comma 1 [dell’art. 119], anche in caso di
demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A
“.

Il comma 1-quater dell’art. 119 del decreto legge Rilancio ha
ammesso alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di
prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più
muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi
raggiungano una classe energetica in fascia A.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha confermato che per gli
interventi di efficientamento energetico deve altresì essere
dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato
iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare
gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, l’Istante è
esonerato dal produrre l’A.P.E. iniziale.

La mancanza del riscaldamento nell’edificio oggetto
dell’intervento di ristrutturazione risulta essere una condizione
preclusiva all’ammissione dei lavori di efficientamento energetico
alla disciplina dell’ecobonus. A nulla rileva l’introduzione, con
la legge di Bilancio 2021, del comma 1-quater, dell’articolo 119,
del decreto legge Rilancio che prevede, in determinati casi, il
solo esonero dal produrre l’A.P.E. iniziale.

Conclusioni

Con riferimento al caso di specie, l’unità immobiliare C/2, non
essendo dotata di un impianto di riscaldamento preesistente, non
può accedere agli interventi trainanti di efficientamento
energetico previsti dall’articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del
decreto legge n. 34 del 2020, di conseguenza non può fruire del
regime agevolato neanche gli interventi trainati previsti dal comma
2 del medesimo articolo (interventi trainati).

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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