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IL COMPUTO METRICO NEL SUPERBONUS 110 – I CHIARIMENTI DELL’ENEA

IL COMPUTO METRICO NEL SUPERBONUS 110 – I CHIARIMENTI DELL’ENEA

2 marzo 2021

A cura di Luciano Ficarelli

L’ENEA ha fornito dei chiarimenti utili affinchè il più importante adempimento ai fini dell’ottenimento del superbonus sia compilato con correttezza.

Inizio lavori

Se la data di inizio lavori è prima del 01/07/2020, i requisiti tecnici di riferimento sono dati dal DM 19/02/2007 e ss.mm.ii, mentre le norme di riferimento sono gli articoli 119 e 121 del D.L. 34/2020 convertito con modifiche nella Legge 77/2020.

Se la data di inizio lavori è tra il 01/07/2020 e il 5/10/2020, i requisiti tecnici di riferimento sono dati sempre dal DM 19/02/2007 e ss.mm.ii, mentre le norme di riferimento sono gli articoli 119 e 121 del D.L. 34/2020 convertito con modifiche nella Legge 77/2020.

Se la data di inizio lavori è dal 6 ottobre 2020, i requisiti tecnici di riferimento sono esclusivamente quelli del Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, mentre le norme di riferimento sono gli articoli 119 e 121 del D.L. 34/2020 convertito con modifiche nella Legge 77/2020.

Prezzi di riferimento

Per i lavori iniziati prima del 01/07/2020 i prezzi massimi di riferimento sono dati dai prezzari regionali/province autonome; in alternativa i listini ufficiali o listini delle CCIAA; oppure i prezzi correnti (in difetto) di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Per i lavori iniziati tra il 01/07/2020 e il 5/10/2020 i prezzi massimi di riferimento sono dati dai prezzari regionali/province autonome; in alternativa i listini ufficiali o listini delle CCIAA; oppure i prezzi correnti (in difetto) di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Per lavori iniziati dal 6 ottobre 2020 i prezzi massimi dei materiali e delle spese devono essere esclusivamente quelli indicati nei Prezzari regionali o DEI secondo la procedura di cui all’ allegato A, punto 13, DM 06/08/2020.

Procedura all. A, punto 13 – DM 06/08/2020

In accordo con il punto 13 dell’allegato A del Decreto Interministeriale del 6 agosto 2020, per gli interventi di cui al SuperEcobonus (art. 119, commi 1 e 2, ovvero interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza energetica), il tecnico abilitato giustifica i costi attraverso:

  • i prezzari regionali o delle province autonome relativi alle regioni in cui si trova l’edificio oggetto di intervento;
  • in alternativa ai suddetti prezzari, i prezzari DEI. Se non sono presenti le voci degli interventi o parte degli interventi da seguire, allora il tecnico procede per via analitica, avvalendosi anche dell’allegato I del D.M. 06/08/2020.

È fondamentale ricordare che i prezzi contenuti nei prezzari non sono quelli da applicare, ma sono quelli massimi applicabili e che non è la regola applicare sempre questi prezzi. Pertanto occorre produrre le documentazioni del caso, quali elenco prezzi e computo, e una volta compilati, verificare che i costi della ditta siano inferiori a quelli presenti nei prezzari regionali o DEI presi a riferimento. Si può indifferentemente utilizzare uno dei due prezzari (ovvero regionali o DEI).

Computo metrico da allegare sul Portale SuperEcobonus

Il Computo Metrico da allegare è il computo globale, totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell’asseverazione. Quindi, anche nel caso di SAL intermedi (ad esempio 30% e 60%), si carica comunque il computo metrico complessivo. Si consiglia di organizzare il computo metrico per lavori e voci omogenee. Nei SAL successivi (60% e fine lavori), è possibile ad ogni modo aggiornare il documento precedentemente caricato al SAL 30%, qualora siano subentrate delle varianti in corso d’opera. In caso di varianti in corso d’opera, si consiglia di evidenziare le variazioni subentrate all’interno del computo metrico.

Le voci nel Computo Metrico

Il Computo Metrico da allegare deve essere unico e contenere:

  • le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private (costi relativi a ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio condominiale);
  • le spese professionali per la realizzazione dell’intervento (a titolo di esempio: attestati di prestazione energetica, progettazione, direzione lavori, spese per il rilascio del visto di conformità, relazione tecnica ai sensi dell’art. 8, comma 1, d. lgs. 192/05 “ex legge 10/91”, elaborati grafici e tutto ciò che è tecnicamente necessario per la realizzazione dell’intervento);
  • le spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli enti competenti.

Voci del computo metrico. Per ciascuna voce, occorre specificare quale sia il prezzario preso a riferimento.

Spese professionali. Per quanto concerne le spese professionali, queste devono risultare inferiori ai valori massimi previsti dal DM 17 giugno 2016.

Facoltà di omissione di alcuni dati. Poiché il Decreto Interministeriale del 6 agosto 2020 richiede la giustificazione dei costi nel computo metrico per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” e “trainati” di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119, è facoltativo inserire nel Computo Metrico:

  1. installazione degli impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (commi 5 e 6, art. 119);
  2. colonnine di ricarica per i veicoli elettrici (comma 8, art. 119).

Per tali costi, il Portale SuperEcobonus effettua la verifica per i relativi limiti di spesa massimi ammissibili e il limite di spesa per kW di potenza nominale nel caso degli impianti fotovoltaici e per kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo.

Costi da indicare – Portale SuperEcobonus

Per “costo complessivo previsto in progetto dei lavori sulle parti opache”, si intende il costo totale previsto per la realizzazione dell’intervento, giustificato attraverso il computo metrico e che deve corrispondere all’importo delle fatture a fine lavori.

Per “costo dei lavori realizzati”, si intende il costo per la realizzazione degli interventi fino a quel momento sostenuto e corrispondente alle fatture emesse. A fine lavori, tale voce deve essere uguale alla voce “costo complessivo previsto in progetto dei lavori”.

I costi sono omnicomprensivi, anche delle spese professionali. Gli importi sono comprensivi di IVA, quando questa rappresenta un costo per il soggetto beneficiario.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

Per richiedere la consulenza professionale, clicca sul banner.

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