Con riferimento all’incendio di ieri, 29 agosto, occorso ad un edificio condominiale di Milano, il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia ha dichiarato all’Ansa che: «L’innesco del rogo è da accertare ma sembrerebbe che la veloce propagazione delle fiamme sia legata al cappotto termico dell’edificio, il rivestimento esterno dell’edificio».
L’evento conduce a riflessioni quanto mai attuali rispetto alle normative in tema di superbonus e alla sicurezza antincendio delle facciate condominiali.
Quanto al primo aspetto, l’articolo 119 del Decreto Rilancio, alla lettera a, prevende, infatti, che la misura di incentivo fiscale opera anche per la realizzazione di: “a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. …”.
La realizzazione del cappotto termico alla facciata è condizionata anche dalle previsioni contenute nel Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2019, avente ad oggetto la gestione della sicurezza antincendio, classificata in quattro livelli di prestazione (LP) differenziati per tipo di edificio, a seconda della rispettiva altezza LP 0 da 12 m a 24 m; LP 1 da 24 m a 54 m; LP 2 da 54 m a 80 m; LP 3 oltre 80 m). La normativa ha effetto sia per gli edifici di nuova costruzione, sia gli interventi sull’esistente che comportano il rifacimento di oltre la metà della superficie complessiva delle facciate.
I requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono stati valutati avendo come obiettivo principale quello di limitare la probabilità di propagazione di un incendio (il che implica una valutazione preliminare del rischio incendi), di fiamme o fumi caldi sia internamente all’edificio in senso verticale ed orizzontale, sia dall’esterno verso l’interno e viceversa.
Un’altra prescrizione prevista dalla normativa è proprio quella di evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.
Va rammentato, tuttavia, che l’entrata in vigore del decreto ministeriale è stata, in parte, sospesa per le opere da realizzare negli edifici con altezza antincendio superiore a 12 metri (cioè quelli facenti capo ai LP1 e LP2), in ordine a taluni tipi di intervento. L’articolo 63 bis del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.», ha infatti stabilito quanto appresso: “ E’ rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019”.
Sul piano più generale rispetto la materia della prevenzione incendi negli edifici condominiali , l’articolo 103, comma 2 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), il quale ha stabilito che: tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Source: quotidianocondominio.ilsole24ore.com
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