Con Risposta a interpello n 572 le entrate chiariscono il perimetro di applicazione della agevolazione del superbonus quando sono coinvolte società in house providing.
In particolare, un condominio:
- intende eseguire dei lavori di efficientamento energetico fruendo dell’agevolazione di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus)
- intende fruire dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura previsto dal successivo articolo 121.
Esso riferisce che alcune unità immobiliari dell’edificio sono di proprietà del Comune e gestite, per suo conto, da una società in house providing e che, pertanto, occorre verificare con certezza, ai fini dell’agevolazione superbonus, il possesso dei requisiti soggettivi in relazione a dette unità.
Nello specifico il condominio chiede di sapere se può farsi rilasciare una dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà nella quale si attesti che la detta società abbia i requisiti previsti dalla legislazione europea in materia di “in house providing” come previsto dal comma 9, lettera c) dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
L’agenzia chiarisce che in riferimento al caso di specie, l’articolo 119, comma 9, del decreto Rilancio stabilisce che le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute, tra l’altro, dagli IACP, comunque denominati, «nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica».
L’applicazione di tale disposizione normativa presuppone, quindi, l’esistenza di due requisiti:
1) soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l’altro, agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati; ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
2) oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti autonomi ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
In merito al requisito soggettivo, l’agenzia sottolinea che è onere del soggetto che beneficia dell’agevolazione in esame, ovvero il soggetto che gestisce, per conto del Comune, gli immobili adibiti d edilizia residenziale pubblica, certificare la sussistenza delle condizioni necessarie per essere qualificato quale società “in house providing”.
Per quanto riguarda l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, da esercitarsi secondo le modalità definite dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (prot. n. 283847, prot. n. 326047, prot. n. 51374, prot. n. 83933), si specifica che rientra tra gli adempimenti necessari alla fruizione dell’agevolazione in esame l’acquisizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
La circolare n. 30/E del 2020, al paragrafo 6.8, ha fornito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, un elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive rese, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nei modi e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da acquisire all’atto di apposizione del visto di conformità sulle comunicazioni da inviare all’Agenzia delle entrate per l’esercizio dell’opzione.
Nell’elenco, con riferimento ai soggetti di cui al citato comma 9, lett. c), dell’articolo 119 del decreto Rilancio, per l’attestazione della sussistenza del requisito soggettivo non è prevista la produzione di una dichiarazione sostitutiva ma della documentazione idonea a dimostrare la natura degli enti aventi le stesse finalità sociali degli istituti autonomi case popolari, istituiti nella forma di società “in house providing “, che rispondono ai requisiti della legislazione europea.
Pertanto, con riferimento al quesito posto, si ritiene che l’istante dovrà acquisire dalla società in house providing in veste di gestore per conto del Comune, per i lavori eseguiti sulle parti comuni dell’edificio condominiale, la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni necessarie per la qualificazione di società “in house providing”.
In assenza di tale documentazione, l’ente non potrà essere qualificato tra i soggetti di cui al comma 9, lett. c) dell’articolo 119 del decreto Rilancio e beneficiare dell’agevolazione per gli interventi eseguiti sulle parti comuni dell’edificio.
Source: fiscoetasse.com
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