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CILA Superbonus: cantieri edili a rischio blocco – Lavori Pubblici

Benché le ultime statistiche relative agli interventi di
superbonus 110% parlino di un incremento, è fuori ogni dubbio che
le recenti modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni-bis al
Decreto Rilancio rischiano di rallentare la presentazione della
pratiche edilizie.

Superbonus 110%: le modifiche apportate dal Decreto
Semplificazioni-bis

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 29
luglio 2021, n. 108
è stato convertito il Decreto-Legge 31 maggio 2021,
n. 77
(Decreto Semplificazioni-bis) che, tra le altre cose, si
è proposto come motore aggiuntivo per l’accelerazione degli
interventi previsti dall’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio).

Una delle principali modifiche apportate riguarda l’art. 119,
comma 13-ter del D.L. n. 34/2020 che nella sua nuova versione ha
previsto nel nostro ordinamento una nuova comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA) specifica per gli interventi di superbonus
che non prevedono demolizione e ricostruzione.

Questo nuovo modello, già ribattezzato CILAS per differenziarlo
dalla normale CILA, prevede alcuni accorgimenti necessari per
evitare che eventuali abusi edilizi presenti sugli edifici possano
inficiare la fruizione del beneficio fiscale. Viene, infatti,
prevista:

  • la mancata dichiarazione sullo stato di conformità
    urbanistico-edilizio dell’immobile;
  • l’indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ha
    previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha
    consentito la legittimazione o l’attestazione che la costruzione è
    stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 (senza
    specificare null’altro!);
  • che la decadenza del superbonus prevista all’art. 49 del DPR n.
    380/2001 vale solo in alcuni specifici casi:
    • mancata presentazione della CILA;
    • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
    • assenza dell’attestazione del titolo edilizio;
    • non corrispondenza al vero delle asseverazioni previste dal
      Decreto Rilancio.

Speciale Superbonus

Superbonus 110% e Decreto Semplificazioni-bis: modifiche in
vigore

Questa importante modifica è in vigore dal 31 luglio 2021
(giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione
del Semplificazioni-bis) anche se il nuovo modello di CILAS è
entrato ufficialmente in vigore solo il 5 agosto 2021 (data di
pubblicazione sul sito del Ministero della Funzione pubblica).
Modello che è poi stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 201
del 23 agosto 2021 unitamente all’Accordo 4 agosto
2021, n. 88/CU
recante “Accordo tra il Governo, le regioni
e gli enti locali, concernente l’adozione della modulistica
unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione
asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus) ai sensi
dell’articolo 119, comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 2020,
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77
”.

Superbonus 110% e Decreto Semplificazioni-bis: il recepimento
da parte dei SUE

A questo punto si pone una grande e grossa problematica comune a
tutti i provvedimenti di urgenza che non prevedono un periodo
transitorio per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. A
partire dal 4 agosto 2021, infatti, pena decadenza del beneficio
fiscale, i professionisti dovranno obbligatoriamente presentare la
CILAS per gli interventi di superbonus 110% che non prevedono
demolizione e ricostruzione, ma soprattutto gli Sportelli Unici per
l’Edilizia dovranno obbligatoriamente riceverla.

In considerazione che le modifiche alle piattaforme informatiche
non si fanno in un click e complice la pausa estiva (le modifiche
sono arrivate proprio ad agosto), è chiaro che la maggior parte
degli sportelli unici per l’edilizia non si è ancora adeguato e i
modelli CILAS non sono neanche disponibili. Molte sono le mail
arrivate in redazione per comprendere come comportarsi (sia da
parte dei liberi professionisti che da parte dei tecnici che
operano negli enti pubblici). Al momento l’unica soluzione
percorribile è l’invio della CILAS tramite PEC a cui deve
obbligatoriamente passare un contatto con il protocollo del
SUE.

Tu che ne pensi? scrivimi a redazione@lavoripubblici.it o sulla
nostra pagina
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.

Source: lavoripubblici.it

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