Quando si parla di Ecobonus bisogna ricordarsi che esistono diversi fattori di cui tenere conto e che ogni situazione condiziona in maniera differente le detrazioni ad esso collegate. Per esempio, se è possibile considerare un solo massimale nel caso in cui si voglia sfruttare il bonus dopo un frazionamento, oppure se fare la messa in opera di dispositivi multimediali, entro o dopo una certa data, può cambiare o meno la detrazione. Negli approfondimenti di Alessandro Borgoglio e Marco Zandonà su “L’esperto risponde – Speciale Bonus casa e 110%” de Il Sole 24 Ore, pubblicato il 23 agosto 2021, vengono fornite delle risposte chiare su questi quesiti legati all’Ecobonus.
Vediamo nel dettaglio.
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Ecobonus, vale la situazione ante frazionamento?
“Una Srl immobiliare trasforma un magazzino/deposito, già riscaldato, in cinque appartamenti residenziali. Può sfruttare l’ecobonus considerando un solo massimale? Inoltre, può vendere gli appartamenti con la detrazione sulla ristrutturazione per il 25% del valore dell’immobile fino a un massimo di 96mila euro?”
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Entrambe le risposte sono positive. Per quanto concerne l’Ecobonus , trattandosi di un intervento su un edificio già riscaldato integralmente che verrà frazionato in cinque appartamenti, è possibile fruire della detrazione nel limite dei massimali previsti per una sola unità immobiliare, considerando quindi la situazione iniziale ante lavori (si veda la circolare 30/E/2020, paragrafo 4.4.6, sul Superbonus, il cui principio è applicabile anche all’Ecobonus). Si sottolinea che “nelle ristrutturazioni per il quale è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità” (guida dell’agenzia delle Entrate “le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico“, marzo 2019, pagina 25).
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Per quanto concerne, invece, il secondo quesito, la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio ex-articolo 16 bis del Tuir (DPR 917/1986) spetta anche agli acquirenti di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l’immobile. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione del 50% su un importo forfettario pari al 25% del prezzo di vendita dell’abitazione (Iva compresa), con una spesa massima agevolabile, su cui calcolare la detrazione, pari a 96mila euro (il beneficio spetta, quindi al massimo per 48mila euro; si veda, a tal proposito, la guida dell’agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali“, luglio 2019, pagina 26).
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Clima e domotica: i limiti per gli interventi post 6 ottobre 2020
“La tabella 1 dell’allegato B al Dm 6 agosto 2020 indica, per gli interventi di installazione e messa in opera di dispositivi multimediali, una detrazione massima spettante pari a 15.000 euro. Tale agevolazione era stata originariamente introdotta richiamando le disposizioni relative agli interventi di riqualificazione energetica senza indicare un importo massimo di detrazione (articolo 1, comma 88, della legge 208/2015, di Stabilità 2016). La circolare 19/E/2020 ha poi specificato che, se l’installazione dei dispositivi multimediali è contestuale alla sostituzione di impianti di climatizzazione, la relativa spesa concorre al limite massimo di detrazione per esso spettante (30mila euro). Alla luce di questo quadro normativo, se l’impianto di climatizzazione viene sostituito nel 2021 e la spesa per il dispositivo multimediale è sostenuta nel 2022, è possibile detrarla senza limiti o vale il limite dei 15mila euro? Quest’ultimo è autonomo rispetto alla spesa sostenuta per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione?”
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Tra gli interventi di efficienza energetica che possono beneficiare dell’Ecobonus, di cui l’art. 14 del Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013, rientrano quelli dell’installazione e messa in opera di sistemi di building automation, che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali (articolo 1, comma 88, della legge 208/2015, richiamato dalla lettera f dell’articolo 2, comma 1, del Dm 6 agosto 2020).
La detrazione è pari al 65% delle spese sostenute – senza alcun limite – per gli interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020, e di 15mila euro per ciascuna unità immobiliare per gli interventi iniziati a partire dal 6 ottobre 2020, come nel caso di specie. Se viene contestualmente sostituito anche l’impianto di climatizzazione, il limite di detrazione per tali dispositivi è autonomo rispetto a quello di 30mila euro previsto per la climatizzazione. Pertanto, se l’impianto è sostituito nel 2021 e il dispositivo multimediale installato nel 2022, i limiti di 30mila e di 15mila euro sono autonomi.
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Foto di copertina: iStock/Pra-chid
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