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Studio di fattibilità per il Superbonus per lavori non ancora iniziati, è recuperabile anche se pagato ne… – La Repubblica

Ai fini del Superbonus sono detraibili tutte le spese tecniche e quelle propedeutiche all’intervento, compreso l’eventuale studio di fattibilità. La detrazione di questa spesa, però, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 24/2020, è ammessa solo nel caso in cui i lavori siano effettivamente realizzati. Inoltre per i contribuenti Irpef si applica il regime di cassa, per cui le spese sono detraibili solo nell’anno nel quale sono state sostenute. Di conseguenza se lei ha pagato nel 2020 lo studio di fattibilità,  non può detrarre la spesa nel 2021 dal momento che nel 2020 non è stato realizzato nessun intervento.

Per quel che riguarda l’acconto per gli infissi, dal mometo che si tratta di un intervento trainato, non potrà avere l’agevolazione se non avvia prima i lavori trainanti. Secondo quanto chiatito infatti dalle Entrate sempre nella stessa circolare 24, con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.           

Source: repubblica.it

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