Il bonus facciate 2021 è un incentivo che ha visto un rinnovo anche per l’anno corrente con la legge del 30 dicembre n. 178, legge di bilancio 2021, art. 1, comma 59. Si tratta di un Bonus che era stato introdotto dalla legge del bilancio 2020. Esso prevede una detrazione lorda pari al 90% delle spese, affinché esse siano documentate con le giuste prove a favore dei costi effettuati durante la ristrutturazione nel periodo di tempo che occupa tutto il 2021.
Gli interventi che rientrano in questo bonus sono tutti quelli che riguardano la pulizia o la tinteggiatura esterna degli edifici.
Un’agevolazione che ha come obbiettivo il recupero ed il restauro delle facciate di edifici preesistenti che si trovano nella zona A o B, in base al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici risalente al 2 aprile 1968, n.1444.
Come possiamo vedere sul sito efficienzaenergetica.enea.it sono stati emanati nuovi vademecum per il Bonus Facciate 2021 ma anche per ciò che riguarda microcogeneratori, serramenti e infissi.
Vediamo insieme in che cosa consiste questo nuovo aggiornamento del Dipartimento Unità Efficienza Energetica.
Indice degli Argomenti
Bonus Facciate 2021: in cosa consiste il nuovo vademecum Enea
Il nuovissimo vademecum rilasciato in data 23 agosto 2021 da ENEA dà la possibilità di accesso in modo semplice e senza un limite di spesa. Dovranno essere effettuati interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne e l’agevolazione coprirà il 90% dei costi effettuati.
Come possiamo vedere cliccando sul link che segue, un pdf di guida al Bonus Facciate 2021 è stato emesso ed in esso troveremo:
- Chi sono i beneficiari;
- Come funzionano le agevolazioni;
- Quali edifici possono essere ammessi;
- A quanto ammonta l’importo e quali sono i suoi limiti;
- Descrizione tecnica dei lavori;
- Quali documenti fornire.
Insieme a voi analizzeremo ogni aspetto di questa scaletta, cercando di fare una mini-guida più chiara possibile.
Bonus Facciate 2021: i beneficiari
Possono fare richiesta tutti i contribuenti che rispondono ai seguenti requisiti:
- affrontano spese per la riqualificazione energetica;
- sono possessori di un diritto reale sugli immobili o sulle unità;
- detengono un contratto di locazione o in comodato, ovviamente regolarmente registrato e con il consenso del padrone di casa per l’avvio dei lavori.
Per poter fare la richiesta, invece bisogna rientrare fra le categorie di:
- persone fisiche;
- enti pubblici e privati con un’attività commerciale;
- società semplici;
- associazioni tra professionisti;
- contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
NB: Non si potrà usufruire del Bonus Facciate 2021 se si possiede solo ed unicamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Anche in contribuenti dove l’imposta lorva viene assorbita da altre formule di detrazioni sono esclusi. In ogni caso possono sempre fare richiesta dello sconto sulla fattura oppure della cessione del credito.
Bonus Facciate 2021: come fare la domanda
Se rientrate fra quelle persone che hanno sostenuto una serie di costi per il rifacimento delle facciate negli anni 2020 e 2021, allora potrete fare richiesta per ottenere il Bonus con il 90% di rimborso dei costi sostenuti.
A vostra disposizione sono diverse le scelte che vi vengono dare per ricevere l’importo, dalla detrazione fiscale che verrà suddivisa in 10 quote annuali, alla cessione di credito o allo sconto in fattura.
Per poter accedere ed usufruire della cessione del credito bisogna essere:
- fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- istituti di credito e intermediari finanziari.
Lo sconto in fattura, invece, consiste in una riduzione sul ciò che è dovuto e deve essere stato anticipato dal fornitore che ha deciso di effettuare l’intervento agevolato.
Bonus Facciate 2021: a quanto ammonta
Non viene previsto un limite massimo di spesa quindi ogni contribuente che ha conseguito ad un serie di costi per la riqualificazione energetica e rientra fra i beneficiare potrà fare la richiesta utilizzando i metodi sopra elencati.
L’aliquota della detrazione IRPEF è pari al 90% dei costi sostenuti, indifferentemente da quanto uno possa aver pagato per tutto il lavoro.
Il periodo per poter usufruire di questa agevolazione va dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
Bonus Facciate 2021: quali edifici sono ammessi
Per poter usufruire del rimborso sulle spese di ristrutturazione esterna delle facciate, bisogna possedere un edificio che rientri fra le categorie sotto elencate:
- qualunque categoria catastale e di destinazione d’uso non specificata;
- devono trovarsi ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
- devono accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti, quindi devono essere edifici già esistenti e senza debiti;
- edifici condominiali o unifamiliari sono inclusi.
NB: ESCLUSI dall’agevolazione sono tutte le nuove realizzazioni come:
-interventi di ampliamento per i nuovi edifici;
-nuove realizzazioni sfruttando opere di demolizione o ricostruzione.
Quali lavori rientrano nella detrazione?
A seguire una serie di tecnicismi per quanto riguarda i lavori da affrontare per poter rientrare nella cerchia di persone che possono usufruire del Bonus Facciate 2021.
Lavori di recupero e restauro delle facciate esterne, è uno dei primi punti da tenere in considerazione. Inoltre, esse dovranno riguardare strutture verticali opache, ovvero facciate che occupino:
- l’intero perimetro esterno;
- l’intero perimetro interno ma visibili dalla strada o da un qualsiasi suolo pubblico.
Anche gli interventi per quanto riguarda il punto di vista termico rientrano fra i lavori accettati, oltre a quelli del rifacimento dell’intonaco affichè raggiunga il 10% della superficie dell’intero edificio.
Costi, spese e date
Per quanto riguarda le spese incluse, bisogna porre delle differenze in base alla data di inizio dei lavori che vede come fulcro il 6 ottobre 2020.
Per tutti i lavori ed interventi che precedono questa data, vengono ammesse le spese indicate all’ art. 3 del D.M. 19.02.2007 e modifiche successive con integrazioni annesse.
Se invece parliamo del 6 ottobre 2020 come data di inizio lavoro o post,allora sarà art. 5 del D.M. 6.08.2020 ad occuparsi delle normative da seguire. Esse comprendono:
- fornitura e posa in opera dei materiali necessari alla realizzazione dell’intervento;
- opere e strutture momentanee necessarie allo svolgimento ed alla realizzazione dei lavori;
- costi di occupazione del suolo pubblico;
- prestazioni professionali, come tutta la documentazione necessaria per rientrare ed essere a norma nella formula di legge del decreto per il Bonus Facciate 2021.
Bonus Facciate 2021: i documenti da presentare
Non basterà solo presentare le ricevute dei pagamenti effettuati, verranno richieste al momento della domanda le seguenti informazioni.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori bisognerà inviare ad ENEA una scheda che descriva gli interventi effettuati, quali sono le tempistiche, ovvero data di inizio e fine dei lavori.
La scheda descrittiva dovrà essere compilata da un tecnico abilitato, come architetti, ingegneri, geometri, etc… Essa dovrà comprendere:
- stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
- asseverazione redatta da un tecnico abilitato accompagnata da computo metrico;
- copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
- copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
- schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
Oltr ea questa fase molto tecnica, ci saranno una serie di documenti amministrativi da far rientrare come:
- la tabella millesimale di ripartizione dei condomini;
- la dichiarazione del proprietario di casa secondo la quale vengono accettati i lavori;
- le fatture delle spese;
- le ricevute dei bonifici parlanti;
- una copia dell’e-mail inviata dall’ENEA contente il CPID che rappresenta la garanzia della documentazione trasmessa.
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