L’Agenzia delle Entrate, in una recente risposta ad un interpello (n. 554), ritorna sui requisiti d’accesso al sismabonus e al superbonus per interventi di riduzione del rischio sismico e ribadisce la presenza di una data spartiacque per la presentazione delle asseverazioni tardive, ossia non depositate contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
Si ricorderà che le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni (Dm Infrastrutture 58 del 2017), ai fini dell’accesso alle agevolazioni, prevedono l’obbligo di asseverazione della classe di rischio precedente l’intervento e di quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato. A seguito della modifica al Dm 58 del 2017 ad opera del Dm 24 del 2020, si è aperta la possibilità di presentare l’asseverazione e il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico anche dopo la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o dopo aver richiesto il permesso di costruire, purché ciò avvenga «tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori». Questa facilitazione è entrata in vigore con il Dm che ha modificato le linee guida, ossia il 16 gennaio 2020.
La risposta all’interpello n. 554
Da qui la conferma della data spartiacque: «Relativamente ai titoli abilitativi richiesti prima del 16 gennaio 2020, nella circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, e da ultimo con la circolare 8 luglio 2020 n. 19/E, è stato precisato che un’asseverazione tardiva (non depositata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo), in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso alla detrazione», ribadisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello.
Nel caso esaminato, il contribuente ad agosto 2018 aveva presentato l’istanza di rilascio del permesso di costruire, senza allegare l’asseverazione di riduzione del rischio sismico, per un intervento di miglioramento sismico e riqualificazione energetica, che prevedeva lavori di demolizione e fedele ricostruzione. I lavori, iniziati – da quanto scrive il contribuente – a settembre 2020, erano stati interrotti prima ancora della demolizione. Nell’interpello si chiede se è possibile ora presentare una variante sostanziale al permesso di costruire, allegandovi l’asseverazione richiesta, al fine di conseguire un miglioramento sismico della struttura e accedere alle agevolazioni fiscali del Superbonus.
«Nel caso in esame – si legge nella risposta all’interpello -, considerato che i lavori, seppur sospesi, sono iniziati nel 2018 e la nuova comunicazione di inizio lavori sarà presentata in ottemperanza al permesso di costruire a completamento e sostanziale collegamento con quest’ultimo, in mancanza di un parere dell’Ufficio tecnico del Comune che attesti che la data di presentazione della variante al permesso di costruire possa essere considerata una diversa e successiva (rispetto all’originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio, la normativa da applicare per la richiesta di agevolazione per gli interventi antisismici oggetto del presente interpello è quella vigente alla data di presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di costruire (agosto 2018)».
Dunque, niente Superbonus né sismabonus per il contribuente che può solo beneficiare della detrazione del 50 % per le spese di ristrutturazione.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.