L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 611 del 17 settembre 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e interventi di efficientamento energetico (ecobonus) nel caso in cui si voglia cambiare la destinazione d’uso della stessa unità abitativa. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Il quesito del contribuente
L’istante è una persona fisica che intende eseguire interventi di recupero del patrimonio edilizio riconducibili nonché interventi di efficientamento energetico.
Al termine dei lavori, spiega l’istante, l’appartamento verrebbe concesso in comodato al coniuge, ai fini di utilizzarlo come studio professionale.
Ciò premesso, lo stesso contribuente chiede all’Agenzia delle entrate se il cambio di destinazione d’uso possa comportare la perdita delle relative detrazioni. Ecco la risposta dell’Ade.
Cambio di destinazione d’uso, si salva soltanto l’Ecobonus
L’agenzia delle entrate, per quanto riguarda la detrazione fiscale prevista in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 16-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 del TUIR), dà parere negativo al contribuente.
“Ai fini della detrazione, si legge nella riposta all’interpello n. 611 / 2021, gli interventi devono essere eseguiti su edifici residenziali o su parti di edifici residenziali di qualunque categoria catastale, anche rurale, esistenti. Sono pertanto esclusi gli interventi realizzati su edifici o su parti di edifici non residenziali”.
Diverso, invece, è il caso della detrazione per interventi di riqualificazione energetica. L’ecobonus, infatti, si applica a tutti gli edifici esistenti, anche a quelli non “residenziali”.
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