Le risposte dell’Agenzia delle Entrate agli ultimi interpelli sul Superbonus
(Rinnovabili.it) – Anche un garage con contestuale cambio di destinazione, annesso a due unità residenziali, rientra nei limiti di spesa ammessi dal Superbonus per l’efficientamento. Ad esprimersi è l’Agenzia delle Entrate con la risposta n.608 ad un recente interpello.
La domanda è stata posta da un cittadino comproprietario di un fabbricato in zona sismica 3 composto da due unità immobiliari ed un garage, intenzionato ad adeguare sismicamente ed energeticamente l’edificio, intervenendo anche sulla parte pertinenziale (garage) cambiando contemporaneamente la destinazione d’uso a quest’ultimo.
Il dubbio da sciogliere era se all’interno dei limiti di spesa previsti per il Superbonus, potessero rientrare anche i lavori per la riqualificazione del garage.
La risposta dell’Agenzia
Come chiarito in risposta all’interrogazione in Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021, agli edifici posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari, si applicano, in generale, i chiarimenti di prassi forniti relativamente agli edifici in “condominio”.
L’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 ha modificato l’art.119 del decreto Rilancio prevedendo che il Superbonus “si applica anche agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.
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Ciò significa che l’agevolazione spetta anche se gli interventi di efficientamento sono realizzati sulle parti comuni di edificio non condominiali, ma composto da 2 a 4 unità distintamente accatastate.
A livello temporale se entro la data del 30 giugno 2022 saranno stati effettuatu almento il 60% degli interventi complessivi, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Source: rinnovabili.it
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