Quando è ammissibile il Superbonus: l’Agenzia delle Entrate, in tre risposte del 17 settembre 2021, chiarisce ai contribuenti quando è valida l’agevolazione e come ottenerla.
I pronunciamenti derivano dai alcuni casi concreti presentati dagli stessi contribuenti. Vediamo quindi più nel dettaglio di che cosa si tratta.
Superbonus per unità accatastate separatamente
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 608/2021, un fabbricato composto da tre unità immobiliari accatastate separatamente, di cui due destinate a uso residenziali e una per garage, potrà usufruire del Superbonus.
Quest’ultimo infatti si può applicare a interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico, con contestuale cambio di destinazione della pertinenza e suo accorpamento a una delle unità abitative.
Solo su unità immobiliari esistenti
Il Superbonus non può applicarsi alle 26 unità immobiliari del condominio iscritte nel catasto fabbricati con la categoria F/3, ovvero come unità in corso di costruzione. Tali immobili non sono infatti definibili unità “esistenti” di natura residenziale, come richiede la norma.
È il secondo chiarimento fornito dall’Agenzia nella risposta n. 609/2021: il quesito riguardava lavori da eseguire su un condominio composto da 343 unità immobiliari, di cui 26 unità ancora in costruzione.
In altre parole, l’Agenzia chiarisce che la condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su edifici esistenti, di natura residenziale, dotati di impianto di climatizzazione invernale.
Onlus: cosa serve per usufruire del Superbonus
Infine, nella risposta n. 610/2021 l’Agenzia delle Entrate ammette al Superbonus gli interventi che una Onlus eseguirà su uno stabile per migliorarne il consumo energetico, previo assenso del Comune proprietario all’esecuzione dei lavori.
Per ammettere tali interventi al regime agevolato è sufficiente una convenzione fra il Comune e la Onlus in forma di scrittura privata, finalizzata a consentire a quest’ultima lo svolgimento della propria attività.
Il sistema di protocollazione adottato dal Comune, infatti, è valido a garantire alla Onlus disponibilità giuridica dell’immobile prima del sostenimento delle spese, titolo idoneo alla fruizione del Superbonus.
di Aurora Tamigio
Source: immobiliare.it
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