Chi volesse intraprendere dei lavori di ristrutturazione
o recupero del patrimonio edilizio esistente ha a
disposizione una serie di agevolazioni fiscali che
consentono di risparmiare parecchio sul costo dell’intervento.
Le detrazioni fiscali in edilizia
La normativa ha messo in piedi un articolato sistema di
detrazioni fiscali, alcune delle quali si
sovrappongono, che nella maggioranza dei casi non sono di natura
strutturale ma vengono riconfermate anno dopo anno con la legge di
Bilancio di fine anno. Ecobonus, sismabonus, bonus casa, bonus
facciate, superbonus, bonus mobili e bonus verde sono alcune delle
più conosciute detrazioni in edilizia, ognuna delle quali prevede
specifici requisiti e adempimenti, ma accomunate da un unico
destino: l’orizzonte temporale a tempo.
Tra le difficoltà legate alle differenze (una delle quali il
limite di spesa rispetto alla detrazione massima) tra queste
detrazioni, è il calcolo delle spese ammissibili e il fine lavori.
Essendo bonus a tempo, le normativa prevedono la possibilità di
portare in detrazione spese sostenute “dal al”. Non risulta,
spesso, chiaro il rapporto che c’è tra la spesa che è possibile
portare in detrazione e il fine dei lavori. Soprattutto dopo che
l’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha
offerto ad alcune detrazioni fiscali la possibilità di optare per
le due opzioni alternative:
- sconto in fattura;
- cessione del credito.
Bonus facciate: nuova interpello all’Agenzia delle Entrate
E come spesso accade quando si parla di detrazioni fiscali, è
l’Agenzia delle Entrate a dirimere ogni dubbio. Come nel caso
dell’interpello 903-521/2021 del 7 luglio 2021 con il quale un
contribuente chiede maggiori lumi sulla fruizione del
bonus
facciate (al momento in scadenza il 31 dicembre 2021),
ovvero una di quelle detrazioni fiscali ammesse alla opzioni
alternative di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio.
In particolare, il contribuente fa presente che l’assemblea
condominiale sta valutando la realizzazione di un intervento che
rientrerebbe tra quelli per i quali è possibile fruire della
detrazione del 90% prevista dai commi 219-224 della legge 27
dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020). Nella
rappresentazione dei fatti, l’intepellante rileva che con ogni
probabilità l’intervento non verrà terminato entro il 31 dicembre
2021. La domanda è semplice: posto che si opterà per lo sconto in
fattura quali sono le regole relative alle spese che è possibile
portare in detrazione, allo sconto in fattura e allo stato di
avanzamento lavori?
Bonus facciate: la risposta del Fisco
La risposta del Fisco parte come sempre dai presupposti previsti
dalla norma e, quindi, definisce:
Oltre alla normativa di riferimento, l’Agenzia delle Entrate
ricorda:
Bonus facciate tra scadenza, SAL e sconto in fattura
La ricostruzione normativa e le risposte già fornite conducono
l’Agenzia delle Entrate a fornire una risposta molto importante,
che chiarisce davvero molti dubbi.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che il condominio
istante potrà beneficiare del bonus facciate (nel rispetto di tutti
i requisiti e adempimenti) per tutti i costi complessivi sostenuti
nel 2021 il relazione agli interventi di recupero delle facciate,
avviati anche se non terminati, laddove il pagamento da parte del
medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota
del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello
sconto in fattura avvenga entro il 31 dicembre 2021,
indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori
previsti.
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